Cass. pen., sez. VII, ordinanza 23/09/2021, n. 35176

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 23/09/2021, n. 35176
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35176
Data del deposito : 23 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RECUPERO CARMELO nato a PIAZZA ARMERINA il 18/02/1962 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere A S;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Recupero C, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 2/12/2020 della Corte di appello di Milano che ha confermato la sentenza in data 6/3/2018 del Tribunale di Monza, che lo aveva condannato per il reato di rapina aggravata. Deduce:

1.1. Vizio di motivazione in relazione al diniego di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. • 1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 192, cod.proc.pen. e contraddittorietà della motivazione.

1.3. Omessa motivazione in relazione alla richiesta di valutare la condotta alla stregua dell'art. 372, cod.pen.

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile per plurime, autonome ragioni:

2.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato alla luce dell'ormai risalente e assolutamente consolidato orientamento di legittimità in forza del quale «in tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito -con i motivi di impugnazione- di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda;
invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità», (così già Sez. 5, Sentenza n. 8891 del 16/05/2000, Callegari, Rv. 217209;
più di recente, tra molte, Sez. 6, Sentenza n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230). L'applicazione di tali principi al caso concreto mostra la manifesta infondatezza del motivo, ove si consideri che la Corte di appello, pur non essendo tenuta a motivare circa la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ha egualmente spiegato le ragioni per cui ha ritenuto superfluo l'ascolto della telefonata del 20/11/2014. 2.2. Va inoltre rilevata l'inammissibilità della dedotta violazione dell'art. 192, cod.proc.pen. alla luce del più volte ribadito insegnamento di questa Corte, che ha chiarito che «In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame», (Sez. 6 - , Sentenza n. 4119 del 30/04/2019 Cc. -dep. 30/01/2020- Rv. 278196 - 02).
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