Cass. pen., sez. II, sentenza 18/02/2022, n. 05825
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IM RD nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/02/2020 della CORTE DI APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale VALENTINA MANUELI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. SE DO impugna la sentenza in data 25/02/2020 della Corte di appello di Milano che ha confermato la sentenza del 20/09/2017 del Tribunale di Milano che lo aveva condannato per il reato di rapina pluriaggravata, perché commesso da più persone riunite, per l'uso di un'arma e perché commesso in una privata abitazione. Deduce:
1.1. Inosservanza di norme processuali per violazione degli artt. 191, 526, comma 1, cod.proc.pen.;
omessa motivazione e omessa pronuncia su di un motivo di impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente deduce il vizio di omessa motivazione in quanto la Corte di appello non ha dato risposta al motivo di appello con cui si lamentava la violazione di legge per l'illegittima utilizzazione del contenuto della denuncia della persona offesa, irritualmente acquisita al fascicolo del dibattimento. Si assume la decisività della questione in quanto il ragionamento della Corte di appello è fondato proprio sull'utilizzabilità della denuncia della persona offesa. 1.2. "Quanto alle dichiarazioni della Persona Offesa": "A) Inosservanza, erronea applicazione e violazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 24 Cost. e CEDU". Il ricorrente sostiene che il Tribunale e la Corte di appello avrebbero affermato la responsabilità di SE attraverso le dichiarazioni della persona offesa e dell'imputato, con un sillogismo sulla mancata confessione di quest'ultimo in violazione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 6 CEDU. "B) Travisamento della prova, mancanza, illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 192, comma 1 e 2 c.p.p. con riguardo alla ritenuta attendibilità della persona offesa: omessa pronuncia su un motivo di impugnazione. Secondo la difesa, nella ricostruzione dei fatti operata nella doppia sentenza conforme manca l'indicazione di alcun elemento concreto da poter essere ragionevolmente considerato quale riscontro dell'asserita attendibilità della persona offesa. Tanto che lo stesso Pubblico ministero concludeva per l'assoluzione dell'imputato. "C) Mancanza, illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 192 c.p.p. Travisamento della prova in relazione alla ricostruzione dei luoghi. Omessa pronuncia su un motivo di impugnazione". A tal proposito il ricorrente osserva che nella doppia sentenza conforme non si è tenuto conto della prova fornita con i documenti costituiti dagli stampati di Google maps, fidandosi delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. "D) Mancanza, illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 192 c.p.p. Travisamento della prova in relazione alla ricostruzione temporale. Omessa pronuncia su di un motivo di impugnazione". In questo caso la difesa sostiene che la ricostruzione temporale dei fatti, così come offerta dalla persona offesa, è contraddittoria alla luce dell'analisi del contenuto della Comunicazione Notizia di Reato del 27/06/2013 dei Carabinieri di Segrate. "E) Mancanza, illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 192 c.p.p. Travisamento della prova in relazione alla dinamica dei fatti. Omessa pronuncia su di un motivo di impugnazione".A tal proposito la difesa sostiene che la dinamica così come ricostruita nella doppia sentenza conforme è soltanto una delle possibili soluzioni alla luce degli elementi fattuali raccolti in dibattimento, ma valutati in maniera illogica dai giudici di merito, sulla base della manifesta contraddittorietà del narrato della persona offesa. "F) Mancanza, illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 603, n. 3, c.p.p.". In