Cass. civ., sez. I, sentenza 23/04/1980, n. 2653

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L'occupazione temporanea di un fondo, che venga autorizzata per le esigenze connesse alla realizzazione di un'opera di pubblica utilita, come quella avente ad oggetto l'area necessaria al deposito di materiali di risulta, conferisce all'esecutore di detta opera un godimento che non puo superare i limiti del diritto di uso e che non deve incidere in modo irreversibile sulla destinazione economica del bene, si da consentirne, alla scadenza, la restituzione nella consistenza e natura originarie. Pertanto, il comportamento dello occupante di detta area, il quale, senza esserne abilitato dal provvedimento di occupazione, lasci materiali sul suolo dopo la scadenza dell'occupazione stessa, ovvero, senza un provvedimento ablatorio a tal fine idoneo, alteri definitivamente con i materiali di risulta la consistenza dell'immobile, integra un fatto illecito, e determina l'Obbligo al risarcimento dei danni ulteriori, rispetto a quelli coperti dall'indennita di occupazione, ai sensi dell'art 70 della legge 25 giugno 1865 n 2359.*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 23/04/1980, n. 2653
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2653
Data del deposito : 23 aprile 1980

Testo completo

L'occupazione temporanea di un fondo, che venga autorizzata per le esigenze connesse alla realizzazione di un'opera di pubblica utilita, come quella avente ad oggetto l'area necessaria al deposito di materiali di risulta, conferisce all'esecutore di detta opera un godimento che non puo superare i limiti

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