Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2023, n. 06998

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2023, n. 06998
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06998
Data del deposito : 17 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: P L nato a RIMINI il 15/08/1941 P C nato a RIMINI il 18/06/1967 P L nato a RIMINI il 07/08/1975 avverso l'ordinanza del 02/07/2022 del TRIBUNALE DI RIMINIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F M, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell'avv. P R, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 2 luglio 2022 il Tribunale di Rimini rigettava l'appello proposto da L P, C P e L P, sottoposti a indagini per il reato ex art. 640-bis cod. pen., avverso l'ordinanza con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva respinto la loro istanza, intesa a ottenere la revoca del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, della somma di 595.000 euro, eseguito il 4 novembre 2021 quanto alla somma di 533.393,83 euro. Secondo l'imputazione provvisoria, i tre indagati, agendo in concorso fra loro, si sono procurati un ingiusto profitto, "consistente nella percezione di un finanziamento, garantito da Mediocredito Centrale, di 595.500 euro, inducendo in errore i funzionari e il Consiglio di gestione del Fondo di Garanzia circa la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per la concessione della Garanzia e dello stesso prestito. A seguito dell'istruttoria, infatti, il programma di investimento sottoscritto da P L e prospettato da Acquachiara srl veniva valutato in termini positivi, pur essendo relativo a lavori, migliorie, acquisti mai effettuati e neppure programmati, né, pur essendo soggetti ad atti autorizzatori/concessori della pubblica amministrazione e in particolare del Comune di Rimini, oggetto di alcuna domanda, richiesta, segnalazione, comunicazione allo stesso Comune...omissis".

2. Hanno proposto ricorso L P, C P e L P, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge in ragione di una motivazione apparente o del tutto mancante circa la sussistenza sia del fumus del reato che del perículum in mora.

2.1. Quanto al primo profilo, le circostanze esposte nella stessa ordinanza impugnata avrebbero dovuto indurre il Tribunale alla revoca del sequestro, considerato che la difesa ha dimostrato la correttezza dell'operazione finanziaria effettuata dagli indagati con l'ausilio di professionisti e soprattutto con la garanzia del gruppo tramite fideiussioni. Il Tribunale ha frainteso l'intera operazione, sino a considerarla truffaldina, in particolare dando erroneamente valenza negativa allo stato di inattività della società Acquachiara, che nelle intenzioni degli indagati avrebbe iniziato a operare solo dopo avere ottenuto dagli uffici comunali l'indispensabile nulla osta alla ristrutturazione dell'immobile Hotel Vasco, per la quale era stato richiesto e ottenuto dal Mediocredito il finanziamento, procedura rallentata con l'avvento della pandemia. Detta società, costituita appositamente per effettuare la ristrutturazione dell'albergo, era collegata alla Hotel Vasco s.r.I., capogruppo di quasi tutte le società e attività riconducibili alla famiglia Paesani e da essa avrebbe tratto le necessarie disponibilità quando i lavori fossero stati in procinto di iniziare. L'ordinanza ha anche male interpretato quella che fu una legittima operazione di rimborso di solo una parte del "finanziamento soci" effettuato dalla Cocunuts Dreams s.r.l. e da altra società della famiglia alla Acquachiara s.r.l. (quella in eccesso rispetto alla somma di 120.147 euro destinata a garantire alla società Acquachiara risorse proprie per l'operazione, da documentare nella richiesta di finanziamento agevolato);
analogo errore il Tribunale ha commesso ritenendo fittizia la vendita di mobilio dalla Cocunuts Dreams s.r.I., che gestiva una storica discoteca, alla società Acquachiara.

2.2. In ordine al requisito del periculum, l'ordinanza ha richiamato una pronuncia di legittimità che tuttavia si riferisce solo ai reati contro la pubblica amministrazione. In conformità alla sentenza Ellade delle Sezioni Unite, il Tribunale avrebbe dovuto spiegare per quale ragione non è possibile attendere la definizione del giudizio, rendendo necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca. Nel caso di specie è assente anche l'astratta possibilità di dispersione della somma di denaro sequestrata, considerato che la famiglia Paesani non ha mai intaccato il finanziamento ottenuto e lo ha garantito per intero anche con risorse proprie.
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