Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2019, n. 28858
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAGGI PATRIZIO nato a MONTEFALCO il 06/10/1957 avverso la sentenza del 15/11/2017 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere S M;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore C A che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Uditi i difensori: - avvocato P R, difensore di ALPIN S.R.L IN PERSONA DELL'AMM.RE UNICO SAUCHELLA ANTONELLO parte civile, deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta;- avvocato P K, difensore di AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A parte civile, deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta;- avvocato DAL RI' PAOLO, difensore di fiducia di PAGGI PATRIZIO, insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. P F ricorre, per mezzo di sostituto abilitato al patrocinio presso le superiori giurisdizioni del suo difensore di fiducia non cassazionista, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Trento - in parziale riforma di quella di primo grado che lo aveva condannato per il contestato delitto di turbata libertà degli incanti continuata - ha ridotto la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ad anni uno e ha concesso al ricorrente i doppi benefici di legge, confermando nel resto l'impugnata sentenza, che aveva tra l'altro, per quanto di interesse, condannato l'imputato al risarcimento del danno cagionato alle parti civili Alpin S.r.l. e Autostrada del Brennero S.p.a., da liquidarsi in separato giudizio, con allocazione di provvisionale di 350.000 Euro in favore della stessa Autostrada del Brennero S.p.a.. Il ricorrente è imputato del delitto di cui agli artt. 81 capoverso e 353 cod. pen. perché, in qualità di amministratore unico e direttore tecnico della P Adelmo S.r.l., con mezzi fraudolenti consistiti nell'aver presentato alla stazione appaltante Autostrada del Brennero S.p.a. documenti (preventivi relativi al subappalto di forniture) materialmente falsificati e dichiarati conformi agli originali, turbava la procedura negoziata, con aggiudicazione al prezzo più basso, indetta dalla suddetta società per l'affidamento dei lavori di realizzazione di piazzole per la sosta di emergenza e per la posa di barriere di sicurezza laterali nella tratta autostradale tra Bolzano Sud e Salorno, ottenendone l'aggiudicazione, che veniva poi annullata solo a seguito delle verifiche avviate dall'appaltante a seguito del ricorso presentato al competente giudice amministrativo dalla seconda classificata Alpin S.r.l.. 2. Il ricorrente deduce i seguenti motivi. 2.1. Inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità con riferimento agli artt. 178 lett. c), 179, 161 e 419 cod. proc. pen. per omessa notifica all'imputato della richiesta di rinvio a giudizio e del pedissequo avviso di fissazione dell'udienza preliminare. Sebbene, in occasione della redazione del verbale di nomina del difensore in data 27/12/2013, egli avesse in un primo momento eletto domicilio presso lo studio del suo difensore, Avvocato Giuseppe L S, lo stesso ricorrente aveva poi, in sede di interrogatorio da parte della polizia giudiziaria in data 15/9/2014, dichiarato quale domicilio per le notifiche la sua attuale residenza, indicata nel medesimo atto. Nonostante ciò, l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare in data 22/9/2014 e la relativa richiesta di rinvio a giudizio del 16/9/2014 venivano notificati al ricorrente, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., presso lo studio del difensore oggetto della prima elezione di domicilio, in ciò configurandosi una nullità assoluta della relativa notifica, equivalente ad una omessa notifica di quegli atti all'imputato. Il ricorrente avrebbe quindi subito un concreto pregiudizio perché non ha partecipato all'udienza preliminare, vedendosi precluse tutte le attività difensive proprie alla sede e la possibilità di accesso a riti alternativi, sicché entrambe le sentenze di merito dovranno essere annullate con trasmissione degli atti al Tribunale di Trento perché il G.u.p. provveda a rinnovare l'udienza preliminare. 2.2. Mancanza di motivazione in punto di ritenuta responsabilità penale del ricorrente, affermata dalla Corte territoriale sulla base di un mero argomento logico, consistente nella mancanza di interesse dei dipendenti alla falsificazione, omettendo ogni valutazione delle prove offerte dall'imputato, che dimostravano come la falsificazione dei preventivi provenisse proprio da qualche dipendente o stagista dell'ufficio acquisti della società che aveva curato direttamente le trattative coi fornitori. 2.3. Mancanza di motivazione circa il personale coinvolgimento del ricorrente nella falsificazione, nonostante nemmeno il teste A avesse indicato nell'imputato il responsabile della contraffazione dei preventivi. 2.4. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione là dove la sentenza impugnata esclude l'interesse dei dipendenti alla falsificazione in mancanza di ordine del titolare della società, senza considerare l'interesse di qualche dipendente a coprire eventuali indicazioni iniziali errate. 2.5. Omessa e manifesta illogicità della motivazione nel passaggio in cui la Corte territoriale riporta in maniera errata la tesi difensiva che - lungi dall'indicare nel solo A, capo dell'ufficio tecnico, il responsabile delle accertate falsificazioni - ha prospettato in plurimi e non individuati soggetti operanti all'interno dell'ufficio tecnico i possibili autori dei preventivi materialmente falsi. 2.6. Violazione di legge in relazione all'art. 353 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta natura pubblicistica dell'appalto in esame, contrastante con lo statuto proprio alla Autostrada del Brennero S.p.a., società di diritto privato. 2.7. Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'esclusione della sussistenza di un falso innocuo, posto che la Corte territoriale ha apoditticamente svalutato la portata probatoria del decisivo documento recante "valutazione incidenza valori offerte contestate in riferimento agli importi offerti ed all'aggiudicazione della gara", redatto dal teste Fonti - immotivatamente ritenuto inattendibile dalla Corte territoriale - e acquisito agli atti del dibattimento in quanto depositato dal difensore di fiducia del P, Avvocato L S, all'udienza dell'8/3/2016. Da tale documento emerge invece che l'asserito falso non avrebbe in alcun modo modificato la decisione della stazione appaltante. 2.8. Erronea applicazione degli artt. 62 bis e 65 cod. pen. e vizi di motivazione allorché la sentenza impugnata, dopo aver riconosciuto in motivazione all'imputato le attenuanti generiche, non ha poi provveduto a ridurre la pena a lui infitta in primo grado. 2.9. Inosservanza di legge penale processuale e sostanziale con riferimento agli artt. 585, comma 4, 597, commi 1 e 5 cod. proc. pen. e 62 n. 6 cod. pen., per avere la Corte di appello ritenuto inammissibile il motivo nuovo con il quale era stata censurata la mancata concessione dell'attenuante del risarcito danno nonostante la stazione appaltante avesse incassato, prima del giudizio, la cauzione di 291.130,65 Euro, avente funzione non solo sanzionatoria, ma anche risarcitoria. La pronuncia di inammissibilità consegue all'erronea valutazione di estraneità del motivo nuovo rispetto a quelli originariamente proposti con l'atto di appello. In realtà, il principio devolutivo di cui al primo comma dell'art. 597 cod. proc. pen. non vale per le circostanze attenuanti, che, ai sensi del quinto comma dello stesso art. 597, possono essere applicate d'ufficio. In ogni caso, l'appello principale aveva riguardato anche la determinazione della pena e la mancata considerazione dell'incasso della cauzione quale risarcimento del danno, sicché il tema del risarcimento del danno era stato regolarmente devoluto al giudice di appello. 2.10 Violazione degli artt. 538 e 539 cod. proc. pen. e 185 cod. pen. in relazione agli artt.1382 e 1386 cod. civ. e vizi di motivazione in ordine alla disposta condanna generica al risarcimento del danno in favore delle parti civili. Il danno subito dall'Autostrada del Brennero S.p.a. doveva ritenersi integralmente risarcito a seguito dell'incasso della cauzione a suo tempo versata, che, contrariamente agli assunti della Corte territoriale, non ha esclusiva natura di caparra penitenziale ma assicura anche la liquidazione preventiva e forfettaria del danno subito dalla stazione appaltante. Mentre la sussistenza del presunto danno subito dalla Alpin S.r.l. non ha ricevuto alcuna concreta conferma agli atti del giudizio e, conseguentemente, alcuna giustificazione nella sentenza impugnata.
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