Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2023, n. 20165

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2023, n. 20165
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20165
Data del deposito : 11 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALIZADA HISMATULLAH nato a MACERATA il 01/06/1981 avverso l'ordinanza del 16/02/2022 del TRIBUNALE di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
-ettel-seritite--Fe-eftefl=bni-eFel-PB Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa E C, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, la quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con rinvio al Tribunale di Macerata per nuovo esame.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto rivolto al Tribunale di Macerata, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di H A, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra i reati per i quali il predetto risultava condannato in forza di vari titoli divenuti irrevocabili.

2. Con ordinanza del 16 febbraio 2022, il giudice dell'esecuzione accoglieva parzialmente l'istanza proposta e dichiarava la continuazione tra i reati giudicati con le sentenze emesse dal Tribunale di Rimini rispettivamente il 23 settembre 2015, il 30 giugno 2014 e il 10 ottobre 2018, in ragione del fatto che tali reati erano stati commessi in un contenuto lasso temporale e nel medesimo territorio ed inoltre erano della stessa natura. Il giudice dell'esecuzione riteneva invece escluse dalla continuazione le ulteriori condotte per le quali l'istante era stato condannato, in quanto fattispecie eterogenee rispetto a quelle ritenute esecutive del medesimo disegno criminoso. Il Tribunale applicava il novellato art. 81, comma 4, cod. pen., poiché i fatti giudicati erano stati commessi successivamente all'introduzione di tale disposizione, per effetto della quale l'aumento, operato in ragione della riconosciuta continuazione nei confronti dell'imputato recidivo reiterato, non può essere inferiore al terzo della pena inflitta per il reato ritenuto maggiormente grave. Ritenuta più grave la violazione oggetto della statuizione del 2015, per la quale il prevenuto era stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, il giudice dell'esecuzione, rilevato che per la decisione del 2014 era stata inflitta la pena di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 800,00 di multa, rideterminava solamente la pena pecuniaria, eccedente il limite del terzo, in euro 500,00, mentre confermava in toto la sanzione irrogata con la statuizione del 2018, corrispondente a nove mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa, per una pena finale complessiva di anni sette e mesi tre di reclusione ed euro 2.400,00 di multa.
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