Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/12/2022, n. 36217
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NTENZA sul ricorsoproposto da: PAVEL ANDREAS MAX, elettivamente domiciliat o in Roma, via dei Gracchi n.6presso lo studio dell’Avv.G M e rappresenta to e difesoper procura in calce al ricorso dall’Avv.R C ;–ricorrente – contro AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende;-controricorrente- e contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE -intimato- Iperf-art.2 TUIR- redditi detenuti all’estero- avverso la sentenza n.17/27/14della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 7gennaio 201 4 ;lette le conclusioni, depositate ai sensi dell’art.23, comma 8 bis del d.l. 28 ottobre 2020 n.137, dal P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.S V, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022dal Consigliere dott.ssa R C. FATTI DI CAUSA La controversia trae origine dall’impugnazione da parte di A M P, cittadino tedesco, di atto di irrogazione sanzioni per l’omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi di attività finanziarie detenute all’estero, per gli anni di imposta 1998, 2001, 2003, 2004 e 2005. L’atto di irrogazione sanzioni seguiva l’avviso di accertamento, per IRPEF delle medesime annualità, fondato sulla base d’informazioni intercorse tra gli Stati membri CEE aventi a oggetto investimenti che il ricorrente aveva realizzato nel Principato del Liechistein attraverso la fondazione Omario Stiftung, con sede in Vaduz, costituita per la gestione di beni a lui pertinenti. La Commissione tributaria di prima istanza accolse, parzialmente, il ricorso e la decisione, appellat a dall’Agenzia delle entrate, è stata riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.). A fondamento della decisione il Giudice di appello rilevava che, dai dati dell’anagrafe tributaria, era emerso un domicilio del contribuente in Milano, via Cesare Beccaria, e che tale dato, seppur confutato da certificati rilasciati dall’anagrafe del Comune di Milano…non era mai stato variato. Rilevava, ancora, la C.T.R. che il domicilio fiscale e gli indirizzi forniti dalle banche portavano a ritenere che l’appellato avesse voluto mantenere il suo domicilio in Italia, cosi dando rilievo ad interessi economici in modo riconoscibile a terzi;d’altra parte le prove offerte dal contribuente quali passaporti e certificati si riferiscono a periodi successivi a quello in contestazione. A tale residenza effettiva conseguiva, secondo la C.T.R., l’obbligo della dichiarazione annuale dei redditi riportante i redditi conseguiti all’estero. Avverso questa sentenza A M P ha proposto ricorso su unico motivo. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso mentre il Ministero dell’economia e delle finanze non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è stato avviato alla trattazione alla pubblica udienza, nelle forme di cui all’art.23, comma 8 bis della legge n.176 del 2020, in prossimità della quale il P.G. ha depositato le sue conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso e il ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1.Preliminarmente va dichiarato inammissibileil ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze il quale non è stato parte nei precedenti gradi di merito.
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