Cass. pen., sez. III, sentenza 12/03/2020, n. 09879

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 12/03/2020, n. 09879
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09879
Data del deposito : 12 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: B D nato a BELGRADO ( SERBIA) il 05/09/1985 avverso la sentenza del 11/06/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTE() SOCCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore P C che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino con sentenza dell' 11 giugno 2019 ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti del 18 giugno 2015, con cui D B era stato condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed C 200,00 di multa relativamente al reato di cui agli art. 81 (inizialmente contestato anche il 349) e 334, comma 2, cod. pen., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale custode della propria autovettura Seat Ibiza tg BV 550 PZ sottoposta a sequestro amministrativo in Lequio Berna, via Santa Caterina 41, violava i sigilli posti al fine di assicurare la sua conservazione e la disperdeva, tanto che veniva rinvenuta parcheggiata in Alba, Corso Bra civico n. 24;
accertato il 18 marzo 2013. 2. L'imputato ha proposto ricorso per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art.334 cod. pen.);
mancanza e manifesta illogicità della motivazione con travisamento della prova. Nessuna prova idonea è emersa sull'elemento soggettivo del reato;
non essendoci traccia dei sigilli sul veicolo è stato escluso il reato di cui all'art. 349, cod. pen. e ritenuto, invece, il solo reato dell'art. 344, comma 2, cod. pen. Manca, comunque, la prova dell'elemento soggettivo ovvero dell'intenzione di sottrarre il bene al vincolo giuridico. L'imputato non ha voluto, sottrarre, deteriorare o sopprimere il bene, lo ha solo spostato (senza avvisare l'autorità) nel parcheggio pubblico a servizio della sua abitazione. Si è trattato di una leggerezza, non di un fatto doloso. La macchina, inoltre, è stata prontamente ritrovata. 2. 2. Violazione di legge (art. 572 e 612 bis cod. proc. pen.);
mancanza e manifesta illogicità della motivazione. l l La sentenza impugnata risulta carente della motivazione sugli aspetti di fatto sottoposti alla Corte di appello con l'atto di impugnazione. La sentenza ritiene immotivatamente che "i motivi di appello sono privi di ogni fondamento", senza specificare perché.
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