Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/12/2020, n. 29340
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Testo completo
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della CTR della Sardegna n. 67/01/13 depositata il 24 gennaio 2013.
La vicenda trae origine dalla notifica alla societa' (---) s.r.l. di due avvisi di accertamento relativi, il primo, ai periodi dal 2003 al 2007, il secondo, dal 2008 al 2010.
In esito ad una verifica fiscale a carico della predetta societa'. L'ufficio di Cagliari aveva ritenuto che essa avesse fruito indebitamente di un credito d'imposta per investimenti produttivi in aree svantaggiate, previsto dalla L. n. 388 del 2000, articolo 8. La societa' aveva opposto gli avvisi innanzi alla CTP con due ricorsi, innanzi alla CTP di Cagliari che, riunitili, accoglieva la tesi della contribuente soltanto con riferimento all'anno d'imposta 2006, rigettando nel resto. La societa' appellava e la CTR accoglieva interamente il gravame.
L'Agenzia ricorre con un unico motivo per violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, articolo 8, comma 7, e del Decreto Legge 2003 del 2006, articolo 7, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2005.
Ha resistito la societa' (---) srl con controricorso e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La controversia deriva dalla tesi dell'Ufficio secondo cui la situazione venutasi a creare escludesse che la struttura edilizia (oggetto del beneficio) potesse configurare un "complesso unitario polifunzionale", sola condizione legittimante il credito d'imposta, dal momento che la societa' aveva concesso in locazione i due immobili che lo compongono, il primo, alla societa' (---) s.p.a. (che poi lo aveva sub-locato alla societa' (---) s.p.a.), il secondo alla societa' (---) s.p.a.
Giova aggiungere che, accanto al contratto di locazione con la societa' (---)/ (---), la (---) s.r.l., aveva anche stipulato un contratto di deposito per cui l'immobile veniva utilizzato per lo stoccaggio delle merci delle conduttrici, affidate alla ricorrente per la gestione logistica delle stesse. Va anche precisato che per l'altro edificio, locato alla (---) s.p.a., la ricorrente ha invocato, per contrastare l'assunto dell'Ufficio,