Cass. pen., sez. I, sentenza 13/10/2022, n. 38783

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 13/10/2022, n. 38783
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38783
Data del deposito : 13 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE WRIfittrilS2IDI CALTANISSETTA nel procedimento a carico di: NUGARA FRANCESCO nato a CANICATTI' il 25/10/1986 avverso l'ordinanza del 11/02/2022 del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere M B;
sentite le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avv. LA VECCHIA FILOMENA conclude riportandosi integralmente alla memoria difensiva depositata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 10 - 11 febbraio / 3 marzo 2022 il Tribunale di Caltanissetta, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., in accoglimento della richiesta di riesame ha annullato nei confronti di F N l'ordinanza 19 gennaio 2022 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del medesimo, indagato del reato di concorso in incendio aggravato, fatto commesso il 18 gennaio 2020. Premesso che il compendio indiziario di accusa era costituito dalla chiamata in correità operata da M M - che aveva riferito di essere stato incaricato dell'incendio dal N ricevendo la somma di C 800 - riscontrata dal fatto che in concomitanza del sopralluogo di cui aveva parlato il chiamante l'utenza cellulare del N era stata spenta e dagli accertati contatti tra il soggetto ritenuto il mandante dell'incendio e N e tra quest'ultimo e i soggetti ritenuti gli esecutori materiali del fatto, il Tribunale - dopo aver riportato la versione resa dall'indagato e il contenuto dei rilievi svolti dalla difesa tecnica - ha escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, osservando, da una parte, che la chiamata in correità presentava profili critici quanto alla credibilità soggettiva e attendibilità - in ragione delle incoerenze rilevabili nella descrizione dei rapporti con il N e della reticenza concernente il coinvolgimento di tale "Gioacchino", emergente da captazione in carcere -, e, dall'altra, che non era confermata da riscontri esterni, dato che la disattivazione dell'utenza cellulare dell'indagata era stata spiegata con la concomitanza del funerale del suocero e l'esistenza di contatti con altri soggetti costituiva emergenza priva di valenza individualizzante.
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