Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/01/2022, n. 00481

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/01/2022, n. 00481
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00481
Data del deposito : 11 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11694/2015 R.G. proposto da RISTOGEL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'Avv. A A, e con lo stesso elettiivamente domiciliato in Roma, Va Tor-rcoa n.4 aTc I f~r-enutar, presso lo studio dell'Avv. (G T‘

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato

- controricorrente -

Contro

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. G C, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, via A. Gramsci n. 36, presso lo studio dell'Avv. M d T

- controricorrente -

Avverso la sentenza n. 9411/2014 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 3 novembre 2014. 4/ otto ir Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del BIZIIErffi) 2021 dal Consigliere R R;
Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale M V, formulate ai sensi e con le modalità previste dall'art. 23, comma 8 -bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali chiede il rigetto del ricorso;

FATTI DI CAUSA

1. Nel maggio 2012 venne notificata alla R s.r.I., quale «società beneficiaria e responsabile in solido con la società scissa Complesso Polivalente Rossana s.r.l.», cartella di pagamento, emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, causalmente ascritta ad omesso versamento dell'IRAP (maggiorata di sanzioni ed interessi) relativa al periodo d'imposto 2008, annualità antecedente alla scissione, avvenuta nel settembre 2009. 2. L'impugnativa giurisdizionale deIla società R s.r.l. venne parzialmente accolta dal giudice di prime cure, il quale escluse la responsabilità solidale per il debito tributario maturato in capo alla pregressa società, dichiarando invece dovuta la somma (e, pertanto, corretta la pretesa azionata) imputata alle sanzioni, entro i limiti del valore effettivo del patrimonio netto corrisposto all'esito della scissione parziale.

3. Adita con appello dell'Agenzia delle Entrate, la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato in toto la domanda del contribuente, affermando Cons. s. R aele Rossi che la società beneficiaria della scissione, quantunque parziale, è tenuta in solido al pagamento del debito tributario della società scissa anteriore alla scissione.

4. Ricorre per cassazione la R s.r.I., articolando due motivi;
resistono, con distinti controricorsi, l'ente impositore, Agenzia delle Entrate, e l'agente della riscossione, Equitalia Sud S.p.a.. 5. Fissato per l'udienza pubblica del 12 ottobre 2021, il ricorso è stato in pari data trattato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata formulata richiesta di discussione orale.
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