Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/10/2022, n. 38556
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Testo completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) DI AR, nato il [...] a [...] 2) AS IE GI, nato il [...] a [...] avverso la ordinanza del 31/03/2022 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, la ordinanza impugnata ed i ricorsi;
udita la relazione del Consigliere, Gaetano De Amicis;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale IEgiorgio Morosini, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 31 marzo 2022 il Tribunale di Roma (Settima Sezione penale), rilevata la richiesta di assegnazione del procedimento da parte del Magistrato del P.M. titolare del fascicolo, rinviava il procedimento (R.G. dib. 1404/2022) per la sua trattazione avanti ad una diversa Sezione collegiale del medesimo Tribunale (ossia alla II Sezione, Collegio I), chiedendo, previa verifica della correttezza delle premesse poste a fondamento della su indicata richiesta, la riassegnazione del processo nel rispetto delle disposizioni tabellari.A seguito della riassegnazione del fascicolo al Collegio cui risultava abbinato il P.M. titolare delle indagini, disposta per effetto di un provvedimento assunto dal Presidente delegato della Sezione G.I.P. in data 25 marzo 2022, il Presidente del Tribunale (Sezione Settima, I Collegio) ne ordinava la trasmissione alla Seconda Sezione penale (I Collegio), invitando le parti a comparirvi di nuovo.
2. Avverso la su indicata decisione hanno proposto ricorso per cassazione, con separati atti d'impugnazione, ii difensori di fiducia di IE GI AS e AR DI, deducendo, con unico motivo, l'abnormità del provvedimento, per essersi verificata un'illegittima interferenza del Pubblico Ministero nell'assegnazione degli affari penali, in violazione del principio costituzionale della precostituzione del giudice, con il conseguente effetto di una indebita regressione del procedimento, già incardinato dinanzi al Tribunale collegiale. Con l'ordinanza impugnata, ad avviso dei ricorrenti, il Presidente del Collegio, dopo aver dato atto della revoca della citazione di