Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2018, n. 20085

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2018, n. 20085
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20085
Data del deposito : 30 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 28955-2015 proposto da: I M C, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CIPRO

77, presso lo studio dell'avvocato G R, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrOnte - 2018 contro 1022 POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE EUROPA

190, (AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE), presso lo studio dell' avvocato R C, rappresentato e difeso dall'avvocato S V, giusta delega in atti;
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 336/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/06/2015 r.g.n. 374/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2018 dal Consigliere Dott. C M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT. P M, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato A A per delega verbale Avvocato G R;
udito l'Avvocato R C per delega verbale Avvocato S V. R. Gen. N. 28955/2015

FATTI DI CAUSA

1.1. Con ricorso al Tribunale di Roma Maria Carmela Imbrenda conveniva in giudizio Poste Italiane S.p.A. chiedendo l'accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso inter partes per il periodo 9.11.2010 - 31.10.2011, ai sensi del d.lgs. n. 368/2001, art. 2, co. 1 bis, così come modificato dalla I. n. 266/2005, per lo svolgimento dell'attività di portalettere presso l'area logistica territoriale Sud - Comune di Polla.

1.2. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo legittima l'apposizione del termine.

1.3. La Corte di appello di Roma confermava tale pronuncia. Ritenevano i giudici di secondo grado che l'interpretazione dell'art. 2, co. 1 bis, del d.lgs. n. 368/2001, secondo la quale il legislatore, salvaguardando il principio di regola-eccezione, non avesse richiesto di indicare sotto il profilo formale e di rispettare sul piano sostanziale la causale oggettiva e di natura temporanea, come ipotesi alternativa rispetto all'art. 1 del medesimo d.lgs., non contrastasse con l'ordinamento europeo. Osservavano che la percentuale di contingentamento fosse stata rispettata ed al riguardo rilevavano che i dati forniti dalla società a mezzo del prospetto ritualmente prodotto non fossero stati contestati dalla lavoratrice e che tali dati in ogni caso superassero i rilievi dell'appellante essendo stato correttamente preso in considerazione il numero di lavoratori assunti (c.d. criterio per teste) e non quello dei posti di lavoro a tempo pieno occupati (cd. full time equivalent). Ritenevano, infine, quanto al bacino di riferimento, che dovesse considerarsi, come sostenuto dalla società, l'organico complessivo e non solo quello degli addetti al servizio di recapito.

2. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, Maria Carmela Imbrenda propone ricorso per cassazione fondato su due motivi.R. Gen. N. 28955/2015 3. L'intimata Poste S.p.A. resiste con controricorso.

4. La causa è stata rimessa all'udienza pubblica a seguito di ordinanza della Sesta Sezione civile adottata all'udienza camerale del 23.2.2017. 5. Non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 368/2001, artt. 1 e 2, co. 1 bis nonché della direttiva 1999/70/CE. Sostiene che la Corte capitolina avrebbe errato nel ritenere che quella prevista dall'art. 2, co. 1 bis, del d.lgs. n. 368/2001 costituisca una disciplina speciale (alternativa rispetto alla previsione di cui all'art. 1) tale da rendere non necessaria la specificazione delle ragioni dell'assunzione a termine e che tale disposizione, così come interpretata, oltre a costituire una forma di abuso di posizione dominante, si pone in contrasto con la normativa comunitaria in materia come contenuta nell'Accordo Quadro (ed in particolare nella clausola di non regresso di cui al punto 8 n. 3) realizzando un arretramento di tutela per i lavoratori a tempo determinato. Assume che la necessità di connessione con ragioni oggettive fa sì che queste ultime non possano ravvisarsi in una norma di legge che consenta la contrattazione a termine senza altra specificazione e che sono irrilevanti eventuali peculiarità del rapporto connesse alla diversità del datore di lavoro o a particolari esigenze settoriali. Rileva che il d.lgs. n. 368/2001, art. 2, co. 1 bis, coinvolge il settore postale oggetto di concessione di un'unica azienda agevolando in tal modo il soddisfacimento di esigenze non già temporanee ma permanenti e durevoli della stessa e che la riduzione di tutela riguarda una porzione significativa dei lavoratori a tempo determinato, con ciò verificandosi una reformatio in peius vietata dalla Direttiva menzionata. Né l'intervento normativo in questione comportante una riforma in senso peggiorativo è compensato da altre misure finalizzate R. Gen. N.
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