Cass. civ., sez. VI, ordinanza 16/05/2022, n. 15551

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 16/05/2022, n. 15551
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15551
Data del deposito : 16 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso 3828-2020 proposto da: COMUNE DI PETROSINO (TP), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SESTIO CALVINO

33, presso lo studio dell'avvocato L C, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato S A T;

- ricorrente -

contro

ROOF GARDEN SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI N. 54, presso lo studio dell'avvocato F T che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3684/14/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. A F E. RILEVATO CHE: Il Comune di Petrosino ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia 1'11 giugno 2019 n. 3684/14/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto impugnazione di due avvisi di accertamento per la TIA relativa all'anno 2011 in relazione ad immobili ubicati nel territorio comunale, ha accolto l'appello proposto dalla "ROOF GARDEN S.r.l." (all'epoca in bonis, ma medio tempore in amministrazione giudiziaria, in conseguenza del sequestro del capitale sociale, in virtù di decreto reso dal Tribunale di Trapani - Sezione Misure di Prevenzione - il 23/24 novembre 2015) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Trapani n. 163/04/2018, con compensazione delle spese giudiziali. La CTR ha riformato la decisione di prime cure, annullando gli atti impositivi sul presupposto che il riconoscimento dei crediti tributari spettasse al giudice delegato al procedimento di prevenzione in sede concorsuale. Resiste con controricorso la "ROOF GARDEN S.r.l.", in amministrazione giudiziaria. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE:

1. Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 57, 58 e 59 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. "Codice antimafia"), nonché dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre Ric. 2020 n. 03828 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che i crediti per la TIA relativa all'anno 2011, pur essendo insorti in epoca antecedente all'applicazione della misura di prevenzione, debbano essere accertati dal giudice delegato al procedimento di prevenzione in sede concorsuale.

2. Il motivo è ammissibile (non essendo generico in ordine all'individuazione delle contestate violazioni di legge, come eccepito invece dalla controricorrente) e fondato, per le ragioni che infra si diranno, fatte tuttavia alcune necessarie premesse.

2.1. La questione prospettata nel ricorso è stata oggetto di recentissime pronunce di questa Corte, condivise dal Collegio, cui si intende dare continuità (cfr. Cass. nn. 3733, 3734 e 3737 del 2022). Per evitare equivoci sull'oggetto della controversia in disamina, occorre premettere che la sentenza impugnata non si è pronunciata su un ipotetico difetto di giurisdizione del giudice tributario rispetto all'impugnazione dell'accertamento in materia di TIA;
né tale pronuncia potrebbe ritenersi implicita nella decisione, che, anzi, ha annullato gli atti impositivi, presupponendo necessariamente, pertanto, che l'oggetto della controversia rientrasse nella giurisdizione tributaria adita. Lo stesso ricorrente, pur argomentando, nel parallelo con le procedure concorsuali fondate sull'insolvenza, anche in ordine alla persistenza della giurisdizione tributaria nel caso di specie, censura, comunque, la sentenza impugnata per aver ritenuto limitata l'attività di accertamento dell'ente impositore con riferimento alla tassa dovuta dal soggetto passivo prima della procedura di prevenzione. A sua volta la controricorrente esclude espressamente che il tema della lite sia la contestazione della giurisdizione tributaria. Ric. 2020 n. 03828 sez. MT - ud. 09-03-2022 -3- 2.2. L'art. 51, comma 3-bis, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (recante il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136"), nel testo novellato dall'art. 32, comma 1, del D.L.vo 21 novembre 2014 n. 175 (con decorrenza dall'i gennaio 2014), dispone che: «Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi. (...) Se la confisca è revocata, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti».

2.3. Stando al tenore della formulazione vigente, la quale ha introdotto «un regime fiscale speciale per í beni immobili oggetto dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva» (secondo la valutazione datane dal paragrafo 23 della circolare emanata dall'Agenzia delle Entrate il 30 dicembre 2014 n. 31/E), tale disposizione non comporta la sospensione della potestà di accertamento delle imposte, delle tasse e dei tributi relativi ad immobili, il cui presupposto sia costituito dalla proprietà o dal possesso dei medesimi, limitandosi a disporre solamente la "sospensione" del relativo pagamento in relazione ai crediti tributari maturati durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca (quindi, nel corso dell'amministrazione giudiziaria). Ric. 2020 n. 03828 sez. MT - ud. 09-03-2022 -4- Ciò a differenza di quanto era desumibile dalla formulazione precedente nel testo introdotto dall'art. 1, comma 189, lett. d, n. 2, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (con decorrenza dall'I. gennaio 2013), la quale sanciva l'esenzione" degli immobili da imposte, tasse e tributi durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca. Secondo il paragrafo 23 della circolare emanata dall'Agenzia delle Entrate il 30 dicembre 2014 n. 31/E: «In particolare, il comma 3-bis, nella precedente formulazione, prevedeva, a far data dal 10 gennaio 2013, un'esenzione da imposte, tasse e tributi dovuti in relazione ai beni immobili oggetto dei provvedimenti di prevenzione. Esenzione, comunque, temporanea dal momento che, in caso di restituzione dei suddetti beni al soggetto sottoposto alla misura cautelare, era prevista la liquidazione, in capo a quest'ultimo, di quanto dovuto per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria. Per effetto della nuova formulazione, a decorrere dal 10 gennaio 2014, in luogo della "esenzione" è disposta la "sospensione del versamento" da imposte, tasse e tributi il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso di un bene immobile. (..) Essendo la "sospensione" limitata al "versamento", ne consegue che, anche con riguardo ai beni immobili, non viene meno, in capo all'amministratore giudiziario, l'obbligo di adempiere agli ulteriori oneri fiscali, compresi quelli dichiarativi, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva».

2.4. La rilevanza, nella ratio della norma, dell'incertezza circa la destinazione finale dell'immobile è resa palese, del resto, dalla previsione dell'ultimo periodo dell'art. 51, comma 3-bis, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (tanto nella versione Ric. 2020 n. 03828 sez. MT - ud. 09-03-2022 -5- previgente, con riferimento alla generalizzata esenzione, quanto nella novella, con riferimento alla sospensione dell'obbligo di versamento) rinvia all'eventuale revoca della confisca la liquidazione (da parte degli organi competenti che ne abbiano ricevuto comunicazione dall'amministratore giudiziario), in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti, delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, sul presupposto che la stessa revoca chiarisca chi ne sia il debitore ed escluda (nei limiti che si diranno) che essi possano estinguersi per la sopravvenuta confusione tra quest'ultimo e lo Stato creditore, a seguito della devoluzione dei beni a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, secondo cui: «Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile. Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122». Invero, con riferimento ai crediti tributari che non siano erariali, l'eventualità dell'estinzione per confusione, nel caso in cui la misura patrimoniale non sia revocata e giunga, invece, all'assegnazione o destinazione dei beni che ne sono oggetto, non è ipotizzabile, posto che l'art. 50, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 si applica, per espressa previsione normativa, ai soli crediti aventi natura erariale (e, comunque, nei limiti in cui essi abbiano trovato capienza nel patrimonio del debitore oggetto di confisca: Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2020, n. 15601;
Cass., Sez. 5^, 18 ottobre 2021, nn. 28699 e 28717), per i quali soltanto, intervenuta la definitività della confisca, Ric. 2020 n. 03828 sez. MT - ud. 09-03-2022 -6- viene meno la pluralità dei soggetti del rapporto obbligatorio, con conseguente riunione, ai sensi dell'articolo 1253 cod. civ., della qualità di debitore e di creditore nello stesso soggetto (cioè, l'Erario). Restano, quindi, esclusi da tale forma di sopravvenuta estinzione del debito i crediti relativi ai tributi locali (Cass., Sez. 5", 3 gennaio 2019, n. 56;
Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 754 - nello stesso senso la risoluzione emanata dall'Agenzia delle Entrate il 29 ottobre 2020 n. 70/E, che, sul punto, espressamente richiama e conferma la precedente risoluzione emanata dall'Agenzia delle Entrate il 31 agosto 2017 n. 114/E).
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