Cass. pen., sez. I, sentenza 22/06/2018, n. 29058

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/06/2018, n. 29058
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29058
Data del deposito : 22 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LANTA' MARIA nato il 23/05/1972 a ISOLA DI CAPO RIZZUTO avverso l'ordinanza del 30/06/2017 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO sentita la relazione svolta dal Consigliere S A;
sentite le conclusioni del PG DELIA CARDIA che conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore - avvocato P G del foro di CATANZARO in difesa di LANTA' MARIA che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso;
- avvocato NPOLI GIUSEPPE del foro di CROTONE in difesa di LANTA' MARIA che conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di tribunale del riesame, ha respinto la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di Maria LANTA' avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 5 giugno 2017 con la quale veniva applicata la misura degli arresti domiciliari in relazione ai reati di concorso esterno in associazione mafiosa (artt. 110, 416-bis cod. pen. - Capo 1), di riciclaggio aggravato continuato (artt. 81 cpv., 648-bis, 61, comma primo, n. 2, cod. pen., 7 I. n. 203 del 1991 - Capi 63, 74 e 109), di malversazione aggravata continuata ai danni dello Stato (artt. 81 cpv., 316-bis cod. pen., 7 I. n. 203 del 1991 - Capi 81 e 86) e di truffa aggravata ai danni dello Stato (artt. 81 cpv., 640, comma secondo, cod. pen., 7 I. n. 203 del 1991 - Capo 117).

2. Ricorre Maria LANTA', a mezzo del difensore avv. Giancarlo Pittelli e avv. Giuseppe Napoli, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando: - la violazione di legge (art. 309, comma 10, cod. proc. pen.) in relazione al tardivo deposito della motivazione dell'ordinanza impugnata tenuto conto che la camera di consiglio si è tenuta il 29 giugno 2017, con prosecuzione il 30 giugno 2017, mentre il dispositivo è stato depositato il 3 luglio 2017 e la motivazione soltanto il 17 agosto 2017, oltre il termine di 45 giorni (primo motivo);
- la violazione di legge (art. 125 cod. proc. pen.) in relazione all'omesso esame della memoria difensiva che denunciava l'ordinanza genetica per la violazione del principio dell'autonoma valutazione, avendo il Giudice per le indagini preliminari proceduto alla mera ricopiatura della richiesta del Pubblico ministero (secondo motivo);
- la violazione di legge (art. 125 cod. proc. pen.) con riguardo alle esigenze cautelari, per non essere stata esaminata la memoria difensiva e, comunque, per difetto delle stesse, trattandosi di condotte risalenti nel tempo (terzo motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato limitatamente alla qualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi 81) e 86), essendo nel resto infondato.2. È manifestamente infondata la questione concernente la violazione del termine di cui all'articolo 309, comma 10, cod. proc. pen., avendo la giurisprudenza di legittimità precisato che «in materia di impugnazione di misure cautelari personali, il termine entro il quale deve essere depositata la motivazione dell'ordinanza decorre dal deposito del dispositivo e non dalla data della deliberazione in camera di consiglio» (Sez. 2, n. 19313 del 13/04/2017, Calabria, Rv. 270015). Nel caso di specie, infatti, se per un verso non viene denunciata la violazione del termine di cui all'articolo 309, comma 9, cod. proc. pen., risulta che il dispositivo della ordinanza impugnata è stato depositato il 3 luglio 2017 con espressa indicazione del termine di 45 giorni per il deposito della motivazione, termine rispettato con il deposito della stessa il 17 agosto 2017. 3. È inammissibile, perché manifestamente infondata, la deduzione dell'omesso esame della memoria difensiva con la quale veniva denunciato il difetto di autonoma valutazione dell'ordinanza genetica, mentre sono fondate le doglianze relative alla qualificazione dei fatti di cui ai capi 81) e 86. 3.1. È utile, preliminarmente, ricordare che Maria LANTA' è stata colpita dal provvedimento di fermo emesso dal Pubblico ministero di Catanzaro, convalidato dal Giudice per le indagini preliminari di Crotone il quale, nell'applicare la misura degli arresti domiciliari, si è contestualmente dichiarato incompetente trasmettendo gli atti al giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro. Quest'ultimo ha, quindi, provveduto alla rinnovazione dell'ordinanza cautelare, facendo ampio richiamo alle argomentazioni sviluppate dal primo giudice.

3.2. Deve essere ricordato che «in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la necessità di una "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare le valutazioni sottese all'adozione della misura, mentre invece gli elementi fattuali possono essere trascritti così come indicati nella richiesta del pubblico ministero e senza alcuna aggiunta, costituendo il dato oggettivo posto alla base della richiesta» (Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Hasani, Rv. 271507). Si è, in proposito, precisato che non vi sono schemi rigidi l'osservanza dei quali consente di ritenere soddisfatto il requisito dell'autonoma valutazione, essendo il giudice libero di adottare le formule più opportune a giustificare la decisione. D'altra parte si è affermato che «in tema di misure cautelari personali, la necessità di un'autonoma valutazione da parte del giudice delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, richiesta dall'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., così come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, deve ritenersi assolta quando l'ordinanza, benché redatta con la tecnica del c.d. copia-incolla, accolga la richiesta del P.M. solo per talune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice o la diversa graduazione delle misure costituiscono, di per sé, indice di una valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare, nell'intero complesso delle sue articolazioni interne» (Sez. 2, n. 25750 del 04/05/2017, P.M. in proc. Persano, Rv. 270662).
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