Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2018, n. 53055
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D G S, nato a Battipaglia il 20/08/1961 avverso la ordinanza del 25/05/2018 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Cse;udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale E C, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Salerno rigettava la richiesta di riesame proposta da S D G avverso l'ordinanza che gli aveva applicato la misura della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A). L'indagato era stato attinto da gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione, in veste di finanziatore, ad un sodalizio dedito al narcotraffico. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del suo difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria per il reato associativo. Il Tribunale erroneamente ed in modo illogico avrebbe ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, entrando anche in contraddizione con la ordinanza genetica che aveva ricondotto i fatti all'interno della fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Nella specie, il Tribunale avrebbe tratto i gravi indizi da facta concludentia, senza tuttavia dimostrare la minima consapevolezza dell'indagato dell'esistenza della stessa organizzazione e l'affectio societatis. In ogni caso i gravi indizi sarebbero tratti esclusivamente da captazioni intrise di espressioni allusive o criptate che potevano trovare al loro giustificazione nell'attività commerciale esercitata dall'indagato (il riferimento al pesce) e che comunque risultano interpretate in modo illogico rispetto al loro reale significato (come il prestito di danaro richiesto all'indagato). Difetterebbero i presupposti di una stabile associazione a delinquere, mancando la stabilità economica della stessa (invece caratterizzata da uno stato di indigenza). In modo illogico il Tribunale avrebbe interpretato i legami familiari con alcuni soggetti del gruppo, che ben si spiegavano invece con rapporti, viepiù sporadici, di parentela in un ristretto contesto territoriale.
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