Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2023, n. 20848

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2023, n. 20848
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20848
Data del deposito : 16 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CRISTAUDO CLAUDIO nato a CARIATI il 25/07/1986 avverso l'ordinanza del 22/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere D F;
lette/9~ le conclusioni del PG Il Procuratore generale, E P, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO I.. C C ricorre avverso l'ordinanza del 22 giugno 2022 del Tribunale di sorveglianza di Catania, che ha rigettato la richiesta di applicazione delle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova (anche c.d. terapeutico), della detenzione domiciliare e della semilibertà, con riferimento alla pena di cui alla sentenza di condanna divenuta definitiva.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 51-ter Ord. pen., 656, comma 10, 677 e 678 cod. proc. pen., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente dichiarato non luogo a provvedere in merito alla richiesta di revoca della misura formulata dal Magistrato di sorveglianza. Il ricorrente, infatti, ritiene che il Tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 51-ter, comma 1, Ord. pen., si deve pronunciare sulla richiesta del Magistrato di sorveglianza anche nel caso in cui l'interessato si trovi sottoposto ai c.d. arresti domiciliari esecutivi di cui all'art. 656, comma 10, cod. proc. pen.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 47, 47-bis, 47-ter, 48, 50 e 51-ter Ord. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché l'UEPE, a differenza di quanto affermato nel provvedimento impugnato, aveva auspicato la concessione di una misura alternativa alla detenzione sul presupposto che C avrebbe potuto proseguire il percorso riabilitativo presso il Ser.T. Il Tribunale di sorveglianza, inoltre, contrariamente a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai presupposti necessari ai fini della revoca delle misure alternative alla detenzione (con particolare riferimento alla detenzione domiciliare), avrebbe omesso di accogliere l'istanza solo in forza delle condotte contestate e senza analizzare l'eventuale incompatibilità tra queste e la prosecuzione della misura alternativa. Secondo il ricorrente, infine, il Tribunale di sorveglianza si sarebbe limitato a evidenziare i suoi precedenti penali e una sua presunta mancata collaborazione al controllo effettuato il 30 marzo 2022, omettendo del tutto di considerare quanto dedotto nella memoria difensiva ritualmente depositata. In particolare, il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare la tempestività di C di provvedere a rimuovere le telecamere esterne all'abitazione il 7 marzo 2022, il fatto che il montaggio di tali telecamere fosse stato eseguito, per ragioni di sicurezza, in epoca precedente all'esecuzione della misura, il fatto che il soggetto presente il 5 giugno 2022, con probabili precedenti penali, era un meccanico, l'assenza di rilievi nell'esecuzione della misura e il percorso terapeutico compiuto positivamente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale deve essere dichiarato inammissibile.
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