Cass. civ., sez. III, sentenza 27/09/2021, n. 26113

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 27/09/2021, n. 26113
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26113
Data del deposito : 27 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva quanto segue.

FATTI DI CAUSA

1) La Azienda Unità Sanitaria Locale n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti impugna, con atto affidato a un unico motivo di ricorso, la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, n. 14 del 10/01/2018, che, in una causa di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., proposta dalla struttura sanitaria qui ricorrente nell'ambito dell'esecuzione intrapresa per crediti insoluti dal Comitato Locale di Vasto della Croce Rossa Italiana, ha rigettato l'impugnazione proposta dalla stessa AUSL avverso sentenza del Tribunale di Vasto che aveva escluso l'applicabilità, in favore della AUSL, del termine (pacificamente ritenuto dilatorio) e la cui mancata osservanza comporta inefficacia del pignoramento, di centoventi giorni tra notifica del titolo esecutivo e pignoramento di cui all'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, conv. con modificazioni nella legge n. 30 del 28/02/1997. 2) Il Comitato Locale di Vasto della Croce Rossa Italiana è rimasto intimato, nonostante sia stata raggiunta da rituale notifica del ricorso il 09/07/2019, ossia giorno prima della scadenza del termine semestrale di cui all'art. 327 cod. proc. civ. 3) Il P.G. ha depositato memoria per l'udienza. 4) All'udienza del 24 marzo 2021, svoltasi con le modalità di cui all'art. 23, comma 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con Ud. 24/03/2021 PU R.G.N. 22302/2018;
estensore: C V modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il difensore dell'AUSL, che ne aveva fatto preventiva richiesta, ha discusso la causa, il P.G. ha esposto le sue conclusioni, richiamando la memoria scritta depositata e il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5) L'unico motivo di ricorso censura come segue la sentenza d'appello: violazione e (o) falsa applicazione dell'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, conv. con modif. in legge n. 30 del 28/02/1997 e dell'art. 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Il mezzo è incentrato sulla qualificazione, data dalla sentenza gravata, della Azienda Unità Sanitaria Locale quale ente pubblico economico, che, viceversa, è contestata dalla ricorrente. La qualificazione quale ente pubblico economico implica, nel ragionamento decisorio della Corte territoriale, l'esclusione dell'AUSL dall'ambito di applicazione dell'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, conv. in legge n. 30 del 1997. 6) Il ricorso è fondato: la Corte di Appello compie un'ampia ricostruzione del quadro normativo di riferimento, in particolare avuto riguardo alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 502 del 1992 e perviene alla conclusione che le AUSL sono oramai enti pubblici economici, con la conseguenza che ad essi non si applica il termine dilatorio, di cui all'art. 14 del