Cass. civ., sez. I, sentenza 12/02/2024, n. 3839

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In tema di accertamento del passivo in sede fallimentare, la nota di iscrizione ipotecaria costituisce un documento indefettibile ai fini della prova della garanzia ipotecaria del credito così insinuato, non altrimenti surrogabile da parte del richiedente l'ammissione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 12/02/2024, n. 3839
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3839
Data del deposito : 12 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 24569/2021 Numero sezionale 169/2024 Numero di raccolta generale 3839/2024 Data pubblicazione 12/02/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: FALLIMENTO M FERRO Presidente Riconoscimento FRANCESCO TERRUSI Consigliere della garanzia ipotecaria;
C CLA Consigliere deposito nota di A FIA Consigliere-Rel. iscrizione ipotecaria – GIUSEPPE DONGIACOMO Consigliere necessità Ud.17/01/2024 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24569/2021 R.G. proposto da: B B S, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio dell'avvocato D'ERRICO CARLO (DRRCRL57P07A662P) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato L M (LZZMCL48P26E514O) -ricorrente-

contro

F P S, elettivamente domiciliato in PIACENZA VIA ROMAGNOSI 68, presso lo studio dell'avvocato C S (CLTSVT74B23C261Q) che lo rappresenta e difende -controricorrente- Numero registro generale 24569/2021 Numero sezionale 169/2024 Numero di raccolta generale 3839/2024 avverso il DECRETO del TRIBUNALE di PIACENZA n. 9689/2021 Data pubblicazione 12/02/2024 depositato il 30/07/2021. Udita la relazione svolta nella udienza del 17/01/2024 dal Consigliere A FIA. Udito il P.G. nella persona del sost. proc. gen. dott. G.B. Nardecchia che ha concluso per il rigetto del ricorso. Uditi l'avvocato L. Zanacchi. RILEVATO CHE 1.Il Tribunale di Piacenza Nocera, in parziale accoglimento dell'opposizione ex art. 98 legge fall. proposta dal Banco BPM spa avverso il decreto con cui il Giudice Delegato del fallimento Pegaso s.r.l. aveva rigettato, “per carenza di valida prova e documentazione attestante il credito richiesto”, la sua domanda di insinuazione allo stato passivo del credito di € 63.125,912, vantato a titolo di mutuo fondiario, assistito da garanzia ipotecaria, ha ammesso il credito di € 60.979,63 in via chirografaria. Il giudice di primo grado ha osservato che la banca creditrice non aveva fornito prova della sussistenza della garanzia ipotecaria, atteso che la nota di iscrizione ipotecaria era stata depositata dall'istituto di credito, non all'atto del deposito del ricorso ex art. 98 legge fall., ma, tardivamente, dopo la costituzione in giudizio della curatela, con conseguente inammissibilità di tale produzione. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il Banco BPM s.p.a. affidandolo ad un unico articolato motivo. Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.

1. cod. proc. civ.. Con ordinanza interlocutoria del 14.12.2022 la causa è stata rimessa in pubblica udienza al fine di approfondire la questione se 2 di 8 Numero registro generale 24569/2021 Numero sezionale 169/2024 Numero di raccolta generale 3839/2024 la nota di iscrizione ipotecaria sia documento indispensabile per Data pubblicazione 12/02/2024 l'ammissione di un credito richiesto con prelazione.

CONSIDERATO CHE

1. E' stata dedotta la nullità della decisione ai sensi dell'art. 360 comma 1° n. 4 cod. proc. civ. per omesso esame e valutazione della prova documentale offerta. Lamenta la banca ricorrente che il Tribunale è incorso in un grave errore processuale, non avendo considerato che l'esistenza dell'ipoteca era ricavabile, col necessario grado di certezza, anche da altre risultanze documentali, ritualmente entrate nel processo ed ignorate senza valido motivo. ll Tribunale ha, infatti, trascurato l'esistenza agli atti del doc. n. 7 di parte ricorrente, consistente nell'avviso ex art. 498 cod. proc. civ. che la Roto 3 Industria Grafica s.p.a., a sua volta creditrice della Pegaso s.r.l., aveva notificato al Banco BPM, in osservanza dell'obbligo a carico del creditore pignorante di avvertire dell'espropriazione tutti “i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri”. In particolare, dall'avviso ex art. 498 cod. proc. civ. era evincibile che tra gli immobili pignorati dalla

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