Cass. pen., sez. II, sentenza 18/06/2019, n. 26975

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 18/06/2019, n. 26975
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26975
Data del deposito : 18 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A P, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Con ordinanza del 23/4/2017 la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile l'appello proposto da R A avverso la sentenza emessa il 27/9/2012, con la quale il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Casoria, lo aveva condannato alla pena di un anno e undici mesi di reclusione e 600 euro di multa per i reati previsti dagli art. 640, 648, 485-491, 477-482 cod. pen. Secondo la Corte, con l'atto di appello non erano state avanzate censure specifiche alle motivazioni formulate dal primo giudice, né in punto dì responsabilità né in ordine al trattamento sanzionatorio, in violazione della disposizione dell'art. 581, comma 1 lett. c), del codice di rito.

2. Propone ricorso R A, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge. Con l'atto di appello, impugnato il solo capo inerente la ricettazione dell'assegno, si era sostenuta l'insufficienza della prova in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato.

2. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si Contesta. La mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione. Detto principio è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), che hanno statuito il principio secondo il quale «l'appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata». Nel contempo, è stato ribadito che l'onere di specificità a carico dell'impugnante è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. Tali principi sono stati poi recepiti dalla successiva giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 53482 del 15/11/2017, Barbato, Rv. 271373;
Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799;
da ultimo v. Sez. 2, n. 20488 del 07/05/2019, Passalacqua, nonché Sez. 2, n. 10987 del 28/02/2019, Rasconà, non massimate).
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