Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/10/2019, n. 24978

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/10/2019, n. 24978
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24978
Data del deposito : 7 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso 19188-2016 proposto da: CASEIFICIO SOCIALE MACIAO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

VILLA SEVERINI

54, presso lo studio dell'avvocato G C, rappresentata e difesa dagli 2019 avvocati O M, A M, C 1 S;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati G M, CARLA D'ALOISIO, L M, EMAUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, ATONINO SGROI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 452/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/05/2016 R.G.N. 969/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/2019 dal Consigliere Dott. U B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R S che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato A M;
udito l'Avvocato ATONINO SGROI.

Fatti di causa

Si controverte del diritto alla esenzione contributiva per i datori di lavoro operanti nei comuni montani ai sensi dell'art. 8 della legge n. 991 del 1952. Il giudice del lavoro del Tribunale di Grosseto accertò il diritto del Caseificio Sociale Manciano Società Agricola Cooperativa a beneficiare della predetta esenzione e ad ottenere la restituzione delle somme contributive versate per un importo di € 1.671.182,85, con condanna dell'Inps alla loro restituzione. La Corte d'appello di Firenze (sentenza del 12.5.2016), investita dall'impugnazione dell'Inps, ha accolto il gravame ed ha, di conseguenza, rigettato il ricorso del Caseificio. La Corte fiorentina, riportandosi ad un indirizzo di legittimità, ha ritenuto che la norma in esame rientrava tra quelle implicitamente abrogate o tra quelle che, al momento dell'emanazione del d.lgs n. 179 del 2009, avevano esaurito la loro funzione o erano, comunque, obsolete, stante l'abbandono, in tale materia, da parte del legislatore, della previsione di un generalizzato regime di esenzione contributiva a partire dalla legge n. 67 del 1988. Per la cassazione della sentenza ricorre il Caseificio Sociale Manciano Società Agricola Cooperativa con due motivi, illustrati da memoria, cui resiste l'Inps con controricorso. Ragioni della decisione 1. Col primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché degli artt. 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 9, quinto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni, 14 della legge 28 novembre 2005 n. 246, nonché dell'art. 1 del d.lgs, 10 dicembre 2009, n. 179 (con riferimento alla voce n. 1266 dell'allegato 1), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Sostiene il ricorrente che la corretta interpretazione delle norme di riferimento appena citate consente di verificare come non possa condividersi il convincimento espresso nella sentenza impugnata, secondo cui la norma dell'art. 8 della legge n. 991/1952 dovrebbe ritenersi abrogata, mentre la norma dell'art. 9, comma quinto, della legge n. 67/1988 si sovrapporrebbe interamente alla prima, quando, al contrario, non possono sussistere dubbi circa la permanenza in vigore della norma di cui al citato art. 8 della legge n. 991/52. 2. Col secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per omesso esame delle eccezioni e delle censure sollevate in appello dalla cooperativa, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 24, comma 2, Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in quanto la Corte d'appello, nel rigettare l'impugnazione, si sarebbe limitata ad un richiamo acritico della più recente sentenza di legittimità intervenuta nella materia in esame, omettendo di analizzare le eccezioni attraverso le quali erano stati esposti i criteri per l'interpretazione delle norme di riferimento e per l'individuazione degli errori interpretativi in cui era incorso il giudice di primo grado.

3. Osserva la Corte che il primo motivo è infondato. Invero, questa Corte ha già avuto occasione di esprimersi in merito alla presente questione con la sentenza n. 19420 del 22.8.2013, alla quale si intende dare continuità, in cui ha statuito quanto segue: <
4. In effetti, per quel che concerne la questione dell'efficacia del D.Igs n. 179 del 2009 nella parte in cui ha operato il "salvataggio" della legge n. 991 del 1952, art. 8, nella citata sentenza di questa Corte (in senso conforme v. altresì Cass. sez. lav., sent. del 19 ottobre 2018, n. 26488 e ord. n. 1500 del 21.1.2019) si è precisato che, come affermato dalla Corte costituzionale, il D.Lgs. n. 179 del 2009, proprio in ragione della sua funzione meramente ricognitiva appare sprovvisto di una propria e autonoma forza precettiva o, se si preferisce, di quel carattere innovativo che si suole considerare proprio degli atti normativi: non è dubbio, infatti, che, nell'individuare le disposizioni da mantenere in vigore, esso non ridetermini ne' in alcun modo corregga le relative discipline, limitandosi a confermare, peraltro indirettamente - attraverso, cioè, la mera individuazione di atti da "salvare" -, la persistente e immutata loro efficacia". Ciò significa che con l'entrata in vigore, il 15 dicembre 2009, del D.Lgs n. 179 del 2009, non si è determinata la "reintroduzione" o la "reviviscenza" nell'ordinamento delle norme "salvate", ma si è semplicemente "consentito di vederne confermata la vigenza, sull'ovvio presupposto che esso non l'avesse perduta e che perciò, altrettanto evidentemente, non avesse necessità di riacquistarla". Tale perdita di vigenza, dal testo della relativa delega (L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14, commi 14 e seguenti, quale risultante dalla sostituzione ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 4, comma 1, lett. a), si desume che possa essere rappresentata anche dalla tacita o implicita abrogazione ovvero dal trattarsi di norme "comunque obsolete" (Corte cost. sentenza n. 346 del 2010 e nello stesso senso, sentenza n. 80 del 2012).
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi