Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/06/2003, n. 9072
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Ai fini dell'indagine sulla proponibilità davanti al giudice ordinario della domanda di retrocessione di beni espropriati, occorre distinguere l'ipotesi in cui l'opera pubblica non sia stata eseguita, e siano decorsi i termini a tale uopo concessi o prorogati (art. 63 della legge 25 giugno 1865, n. 2359), dall'ipotesi in cui, dopo la esecuzione totale o parziale dell'opera medesima, alcuni dei fondi espropriati non abbiano ricevuto la prevista destinazione (artt. 60 e 61 della citata legge). Mentre nel primo caso il diritto soggettivo alla retrocessione, azionabile davanti all'A.G.O., sorge automaticamente per effetto di detta mancata realizzazione, e quindi a prescindere da qualsiasi valutazione discrezionale dell'amministrazione, nel secondo caso il diritto stesso nasce solo se ed in quanto l'amministrazione, con valutazione discrezionale (al cospetto della quale la posizione soggettiva del privato è di interesse legittimo) abbia dichiarato che quei fondi più non servano all'opera pubblica. La ricorrenza dell'una o dell'altra ipotesi deve essere accertata con riguardo non solo al decreto di espropriazione, ma anche e soprattutto alla dichiarazione di pubblica utilità.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente f.f. -
Dott. D V - Presidente di sezione -
Dott. P G - Consigliere -
Dott. P G - Consigliere -
Dott. E A - Consigliere -
Dott. S F - Consigliere -
Dott. M C F - Consigliere -
Dott. M M R - rel. Consigliere -
Dott. T R M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S D, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato L M, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G G, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^ 21083/00 proposto da:
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato M S, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato L M B, giusta procura speciale, in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
S D;
- intimato -
avverso la sentenza n. 240/00 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 20/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/03 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
uditi gli avvocati Emanuele COGLITORE, per delega dell'avvocato Luigi MANZI, Ludovico Marco BENVENUTI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso incidentale, nella parte riguardante la questione di giurisdizione, giurisdizione dell'A.G.O SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10 marzo 1995, Danilo S conveniva in giudizio la Provincia autonoma di Trento, chiedendo in via principale la retrocessione della p.f. 1201/1 e della p.ed. 372/2 site in Lizzana (Rovereto), oggetto nel 1989 di dichiarazione di pubblica utilità.
La PaT resisteva eccependo il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e chiedendo il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 316/97, il Tribunale di Rovereto, disattesa la questione di giurisdizione, pronunziava condanna della convenuta alla retrocessione, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per l'accertamento del prezzo. Resa la sentenza definitiva, su impugnazione del S e gravame incidentale della Provincia, la Corte d'Appello di Trento con sentenza del 20 giugno 2000, ritenuta la definitività della prima sentenza del tribunale sulla natura totale della retrocessione con la sul punto. In accoglimento dell'appello proposto dall'ente locale, rigettava la domanda di retrocessione del bene. Riteneva che per evitare la restituzione del bene fosse sufficiente l'approntamento delle aree, mediante le opere incombenti sull'amministrazione entro il termine previsto dalla normativa provinciale.
Il S ha interposto ricorso per Cassazione affidandosi a sei motivi.
La Provincia autonoma di Trento si è costituita svolgendo ricorso incidentale;
deduce che la prima pronunzia del tribunale, era da considerare non definitiva;
che non si versa in ipotesi di retrocessione totale, in quanto l'opera pubblica è stata eseguita, ancorché in misura ridotta e non interessando i singoli fondi espropriati ad uno dei proprietari, ma di retrocessione parziale, da far valere avanti al giudice amministrativo a difesa dell'interesse legittimo relativo all'inservibilità dei beni espropriati. MOTIVI DELLA DECISIONE