Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/01/2024, n. 2075

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In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/01/2024, n. 2075
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2075
Data del deposito : 19 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 23784/2021 Numero sezionale 3/2024 Numero di raccolta generale 2075/2024 Data pubblicazione 19/01/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: OPPOSIZIONE PASQUALE D'ASCOLA Presidente Aggiunto ESECUZIONE – ROSA MARIA DI VIRGILIO Presidente di Sezione PROCURA ALLE LITI DANILO SESTINI Consigliere Ud.16/01/2024 PU ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI Consigliere ALBERTO GIUSTI Consigliere M MI Consigliere GUIDO MERCOLINO Consigliere E VTI Consigliere-Rel. GPE TEDESCO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23784/2021 R.G. proposto da: RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. - ora AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO D'ITALIA 102, presso lo studio dell'avvocato G P M, rappresentata e difesa dall'avvocato S C (salvatorecucchiara@avvocatiagrigento.it);
-ricorrente-

contro

B F -intimato- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE AGRIGENTO n. 824/2021, depositata il 2 luglio 2021. Numero registro generale 23784/2021 Numero sezionale 3/2024 Numero di raccolta generale 2075/2024 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del Data pubblicazione 19/01/2024 16/01/2024 dal Consigliere E VTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO PEPE, che ha concluso per l'ammissibilità del ricorso, essendo valida la procura alle liti;
rimessione della decisione del ricorso alla Sezione semplice;
udito l'Avvocato S C.

FATTI DI CAUSA

1. – Con ricorso affidato a quattro motivi, la Riscossione Sicilia S.p.A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Agrigento, resa pubblica in data 2 luglio 2021, che accoglieva l'opposizione proposta da Francesco Bono alla cartella di pagamento notificatagli da essa Agente della Riscossione per la Provincia di Agrigento per un importo di euro 12.533,62, dichiarando detta cartella “priva di efficacia giuridica”. La ricorrente, limitatamente alle contestazioni qualificate come opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., ha denunciato, anzitutto, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia del Tribunale sull'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 617, primo comma, c.p.c., in quanto tardiva;
in via subordinata al primo motivo, ha poi lamentato: a) l'omesso esame, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., del fatto decisivo costituito dalla proposizione di detta l'eccezione;
b) la violazione dell'art. 617, comma primo, c.p.c., per aver la sentenza impugnata dichiarato illegittima la cartella esattoriale in quanto priva di motivazione, pur essendo l'opposizione proposta dal Bono tardiva;
c) la violazione degli artt. 3 della legge n. 241/1990 e 13, comma terzo, del d.P.R. n. 602/1973, per aver il giudice dell'opposizione agli atti esecutivi erroneamente ritenuto la cartella di pagamento priva di motivazione. 2. – L'intimato Francesco Bono non ha svolto attività difensiva in questa sede. 2 di 15 Numero registro generale 23784/2021 Numero sezionale 3/2024 3. – A seguito dello scioglimento e dell'estinzione di Numero di raccolta generale 2075/2024 Riscossione Sicilia S.p.A., si è costituita, depositando memoria e Data pubblicazione 19/01/2024 documenti, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che, in forza dell'art. 76, comma 4, del d.l. n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, nella legge n. 106 del 2021, è subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dell'originaria ricorrente. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha, quindi, depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. 4. – Con ordinanza interlocutoria n. 19039 del 5 luglio 2023, la Terza Sezione – preliminarmente rilevando d'ufficio che “la procura conferita da Riscossione Sicilia all'avv. S C risulta rilasciata in Palermo in data 28/7/2021, mentre il ricorso introduttivo, secondo le indicazioni in esso contenute, risulta redatto in Agrigento in data 29/9/2021” - ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, il quale ha assegnato la causa a queste Sezioni Unite in ragione della questione di massima di particolare importanza e, comunque, oggetto di contrasto giurisprudenziale relativa alla validità della procura speciale conferita dalla ricorrente. 5. – In prossimità dell'udienza pubblica il pubblico ministero ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., con la quale chiede che sia dichiarata l'ammissibilità del ricorso, per essere valida la procura alle liti, e che venga rimessa la decisione sullo stesso alla sezione semplice. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Queste Sezioni Unite, su sollecitazione della Terza Sezione, sono investite della decisione sulla questione che attiene al conferimento della procura speciale per proporre il ricorso per cassazione e, segnatamente, se questa possa essere rilasciata anche in data anteriore alla redazione del ricorso e in luogo diverso da quello indicato nell'atto stesso. 3 di 15 Numero registro generale 23784/2021 Numero sezionale 3/2024 Numero di raccolta generale 2075/2024 2. - La Sezione rimettente, nel dare conto dell'orientamento Data pubblicazione 19/01/2024 (ascritto a Cass., Sez. III, 6 aprile 2022, n. 11240;
Cass., Sez. III, 7 aprile 2022, n. 11244;
Cass., Sez. III, 21 aprile 2022, n. 12707;
Cass., Sez. III, 4 novembre 2022, n. 32569;
Cass., Sez. III, 4 aprile 2023, n. 9271) che ritiene invalida la procura alle liti conferita per il ricorso per cassazione in cui l'autografia della sottoscrizione della parte non sia autenticata dal difensore contestualmente alla redazione dell'atto di impugnazione, pone in rilievo che esso si fonda sul fatto che l'art. 83, comma terzo, c.p.c. autorizza il legale – cui l'ordinamento non riconosce, come al notaio, un potere certificativo generale - a certificare l'autografia del soggetto che sottoscrive la procura speciale alle liti alle sole condizioni ai soli limiti indicati dalla stessa norma. Sicché, la procura speciale «non può essere un atto a sé stante, ma – ai fini dell'autentica – dev'essere necessariamente “apposta in calce o a margine” di uno degli atti elencati» dal citato comma terzo dell'art. 83, ossia in intimo e necessario collegamento con uno di essi. Si opporrebbe, poi, ad una autenticazione della sottoscrizione della procura speciale “a distanza (spaziale, oltre che temporale)” la previsione, dettata dall'art. 2703, comma secondo, primo periodo, c.c., per cui, in generale, l'autenticazione della sottoscrizione deve avvenire in presenza del pubblico ufficiale a ciò abilitato. L'ordinanza interlocutoria dà, poi, conto che ulteriore argomento a sostegno dell'indirizzo incline a ravvisare, nella specie, l'invalidità della procura speciale alle liti per il giudizio di legittimità si rinviene nella normativa emanata in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, avendo il legislatore, in tale specifico contesto, espressamente derogato alla regola della contestualità temporale e spaziale della autenticazione della sottoscrizione della procura speciale alle liti, posta dall'art. 83, terzo comma, c.p.c. 4 di 15 Numero registro generale 23784/2021 Numero sezionale 3/2024 Numero di raccolta generale 2075/2024 Si è, infatti, consentito all'avvocato – ma soltanto nella vigenza Data pubblicazione 19/01/2024 dell'art. 83, comma 20-ter, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, inserito dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 127, disposizione, poi, abrogata dall'art. 66-bis, comma 12, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2021, n. 108 - di certificare l'autografia della sottoscrizione “apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica”. E con la stessa norma emergenziale si è ulteriormente precisato in modo significativo (con previsione che altrimenti sarebbe stata “in parte superflua” ove l'art. 83 c.p.c. avesse già riconosciuto all'avvocato “il potere di raccogliere la sottoscrizione del mandato separatamente dall'atto al quale si riferisce”) che la “procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia”. La Sezione rimettente rammenta, poi, che l'orientamento contrario – seguito da Cass., Sez. III, 15 dicembre 2022, n. 36827 – assume che “il requisito della specialità della procura, di cui all'art. 83, comma 3, c.p.c., non postula la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, dal momento che, anche nel caso in cui la procura sia stata redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore a quella del ricorso, è possibile desumerne la specialità, da un lato, dalla sua congiunzione (materiale o telematica) al ricorso e, dall'altro, dalla sua susseguente notifica insieme a quest'ultimo”. A tal riguardo, si ritiene che il

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