Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/1999, n. 6327
Sentenza
22 giugno 1999
Sentenza
22 giugno 1999
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Massime • 1
Il ricorso oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della cartella esattoriale, emessa per il pagamento di una sanzione amministrativa, è ammissibile se dalla medesima non è individuabile il titolo per l'iscrizione a ruolo e non già se il verbale di contestazione dell'infrazione è stato notificato o deve aversi per tale, essendo stato rifiutato.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI GIULIANOVA (TE);
in persona del Sindaco p.t. dr. Giancarlo Cameli, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LABICANA 44, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO FELUCA, che lo difende unitamente all'avvocato LUCIANO SCARAMAZZA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMMED SPA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 24/97 del Pretore di Perugia, emessa il 10/05/97, depositata il 19/05/97;
RG.26791/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/99 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo;
assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 24/97 il pretore di Perugia, sezione distaccata di Todi, in accoglimento dell'opposizione della ED s.p.a. ha annullato la cartella esattoriale n. 6400737 relativa all'iscrizione a ruolo della somma di L. 335.700 per sanzioni relative a due violazioni del codice della strada accertate dalla polizia municipale di Giulianova, commesse il 16.2.1993 ed il 31.3.1993 dal conducente dell'autovettura Mercedes-Benz targata PG 500366 e contestate alla ED in qualità di proprietaria dell'autoveicolo. Ha rilevato il pretore che la società ricorrente aveva documentalmente provato di aver venduto la predetta autovettura con atto in data 10.6.1991, trascritto nel pubblico registro automobilistico di Perugia il 12.7.1991, onde il comune andava condannato alla restituzione dell'importo di L. 425.078 intanto versato dalla ED al fine di evitare l'esecuzione esattoriale. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il comune di Giulianova sulla base di tre motivi.
L'intimata ED s.p.a.