Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/10/2018, n. 25937
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Segnala un errore nella sintesiLa Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che si era formato un giudicato implicito sulla giurisdizione del giudice contabile, poiché il ricorrente non aveva tempestivamente impugnato la sentenza di primo grado. Il giudice ha sottolineato che il difetto di giurisdizione può essere eccepito fino a quando la causa non è stata decisa nel merito, ma che, una volta pronunciata una sentenza di merito, la parte deve contestare la giurisdizione in appello. La Corte ha quindi ritenuto inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata tardivamente, confermando la competenza della Corte dei conti nel caso specifico.
Massime • 1
In tema di azione di responsabilità nei confronti degli organi di gestione della RAI (nella specie, il direttore generale), ove la decisione di condanna in primo grado del giudice contabile sia stata appellata senza la proposizione di uno specifico motivo di gravame attinente alla giurisdizione, deve ritenersi formato il giudicato implicito sul punto, con conseguente inammissibilità dell'eccezione di difetto di giurisdizione formulata nel corso del giudizio di impugnazione, senza che rilevi, quale "ius superveniens", l'introduzione dell'art. 49 bis nel d.lgs. n. 177 del 2005 ad opera dell'art. 3 della l. n. 220 del 2015, il quale prevede la soggezione degli organi di gestione e di controllo della RAI alle ordinarie azioni civili di responsabilità stabilite per le società di capitali, atteso che, ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti fondanti la giurisdizione, rilevano le disposizioni vigenti al momento in cui è stata tenuta la condotta ipotizzata come illecita e che, per altro verso, il momento determinate la giurisdizione va fissato non solo con riguardo allo stato di fatto esistente al tempo della proposizione della domanda, ma anche con riferimento alla legge vigente in quel momento, senza che possano rilevare eventuali sopravvenienze in fatto o in diritto.
Sul provvedimento
Testo completo
2 59 37/ 18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI composta da: Primo Presidente f.f. A CNCA R.G. 11472/2017 Cron.25937 Presidente di sezione Antonio MANNA Lucia TRIA Consigliere Rep. G B Consigliere Ud. 9/10/2018 R F Consigliere 고CI A DO Consigliere A G Consigliere Rel. A CTO Consigliere G M Consigliere ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11472-2017 proposto da: M M, rappresentato e difeso dagli Avvocati A C, N M e F T, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, largo Messico, n. 7;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTE- RO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, con domicilio presso il proprio Uffi- cio in Roma, via Baiamonti, n. 25;
- controricorrente -
an 441 18 avverso la sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale cen- trale d'appello, n. 210/2017 in data 10 aprile 2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 otto- bre 2018 dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Marcello Matera, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi gli Avvocati F T, L N, per delega dell'Avvocato A C, e S S, per delega dell'Avvocato N M.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, con sentenza n. 22/2012 del 10 gennaio 2012, ha condannato Mauro Ma- si, all'epoca dei fatti direttore generale della RAI Radiotelevisione - italiana s.p.a., al pagamento, in favore della stessa RAI, della somma di euro 100.000, oltre accessori, a titolo di danno erariale per avere stipulato atti transattivi con i dirigenti RAI Angela Buttiglione e Mar- cello del Bosco in seguito alla anticipata risoluzione consensuale del loro rapporto di lavoro. 2.- Con sentenza n. 210/2017 resa pubblica mediante deposito in segreteria il 10 aprile 2017, la Corte dei conti, sezione giurisdizio- nale centrale d'appello, ha respinto l'appello proposto dal M in data 10 febbraio 2012. Per quanto qui ancora rileva, la sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti dopo avere premesso che in primo - grado la sezione giurisdizionale per il Lazio aveva respinto, con ordi- nanza n. 202/2011 del 18 aprile 2011, l'eccezione di difetto di giuri- sdizione e, con la sentenza di chiusura del grado, un'ulteriore ecce- zione di difetto di giurisdizione - ha evidenziato: (a) che la citata or- dinanza, avente contenuto decisorio per quanto concerne il rigetto An - 2 - dell'eccezione di difetto di giurisdizione, non è stata impugnata dall'interessato, il quale ha, invece, appellato la sentenza definitiva senza dedurre alcun motivo di gravame sulla questione di giurisdizio- ne esaminata nelle pronunce del 2011 e del 2012 nelle due diverse prospettazioni dedotte dal convenuto e, cioè, con riferimento alla con- formazione della RAI come società per azioni e in ragione della insin- dacabilità nel merito delle scelte discrezionali;
(b) che soltanto nelle note di udienza depositate nel corso del giudizio di gravame il 28 no- vembre 2016, confermate nell'udienza pubblica del 29 novembre 2016, l'appellante ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdi- zione della Corte dei conti, sia per lo ius superveniens di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 2015, n. 220 (Riforma della RAI e del servi- zio pubblico radiotelevisivo), che qualifica la RAI quale ordinaria so- cietà di capitali, sia, in subordine, per l'insindacabilità della condotta oggetto di giudizio. Il giudice contabile ha quindi ritenuto che le eccezioni di difetto di giurisdizione sono state introdotte nel grado di appello tardivamente, e quindi inammissibilmente, quando erano già passate in giudicato - per mancata impugnazione dell'ordinanza decisoria n. 202/2011 e per inesistenza di uno specifico motivo di gravame con riferimento alla sentenza n. 22/2012 - le pronunce di rigetto delle corrispondenti ec- cezioni sollevate in primo grado. A tale riguardo, la Corte dei conti ha richiamato il principio secon- do cui il giudicato implicito sulla giurisdizione si forma allorché il giu- dice di primo grado si sia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato ac- quiescenza non proponendo tempestiva impugnazione sulla questione di giurisdizione. La Sezione giurisdizionale centrale d'appello ha poi sottolineato, per completezza di motivazione, che l'entrata in vigore della legge n. Ch 220 del 2015 non può condurre ad una rimessione in termini - 3 - dell'appellante sulla questione di giurisdizione da questo prospettata con riferimento alla novità che la riforma conterrebbe in materia di azioni di responsabilità riguardanti gli organi di amministrazione e di