Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 21/02/2022, n. 05875

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 21/02/2022, n. 05875
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05875
Data del deposito : 21 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCHETTINO ANTONIO nato a AVELLINO il 05/02/1956 avverso il decreto del 21/02/2020 del TRIBUNALE di AVELLINOudita la relazione svolta dal Consigliere D D;
lette/sentite le conclusioni del

PG RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di fiducia di S A ricorre avverso il decreto reso il 21/02/2020 dal Giudice di Avellino di rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta nell'interesse del predetto, ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel proc. pen. n. 2188/2019 r.g. dib. - n. 2829/2019 r.g.n.r.

2. Con l'unico motivo, deduce violazione dell'art. 109 d.P.R. 115/2002, nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione. All'udienza del 20/01/2020, aveva avanzato, nell'interesse del proprio assistito, richiesta di rito abbreviato, riservandosi di depositare la documentazione, nei termini di cui all'art. 109 d.P.R. 115/2002, per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In data 06/02/2020, l'imputato faceva pervenire in cancelleria istanza di ammissione all'anzidetto patrocinio, richiamando la riserva manifestata all'udienza del 20/01/2020, nonché istanza di liquidazione dei compensi al difensore per l'attività processuale prestata. L'impugnato provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi al difensore è illogico e contraddittorio rispetto al provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 21/02/2020, in quanto l'istanza di ammissione al patrocinio è stata depositata nel termine di 20 giorni dalla richiesta, richiamando in essa la riserva manifestata all'udienza del 20/01/2020. 3. Il ricorso è infondato.
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