Cass. pen., sez. II, sentenza 23/03/2023, n. 12180
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da P S nato a Mazara del Vallo 11 giugno 1975 avverso la sentenza resa il 7 Febbraio 2022 dalla Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere M D B;sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale V S che ha chiesto l'annullamento della sentenza perché il fatto non sussiste. Sentite le conclusioni dell' avv.D G che insiste nei motivi di ricorso e chiede dichiararsi l'intervenuta prescrizione del reato. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Marsala il 7 Febbraio 2019 con cui è stata dichiarata la responsabilità di S P per il delitto di danneggiamento, commesso esplodendo un colpo di pistola ai danni della serranda e della porta finestra di un immobile di R M, commesso il 14 Aprile 2015. 2. Avverso te detta sentenza propone ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo: 2.1 violazione degli articoli 2, comma quattro, e 635 cod.pen. e vizio della motivazione poiché per effetto del decreto legislativo n. 7 del 2016 la fattispecie del danneggiamento semplice non costituisce più reato e tale norma trova applicazione anche nei processi pendenti per fatti commessi in precedenza. La Corte di Appello, tuttavia, ha trascurato le specifiche censure mosse al riguardo dalla difesa, omettendo di fornire ogni argomentazione sul punto. 2.2 Violazione degli art. 517 e 522 cod. proc.pen. poiché l'ipotesi aggravata del danneggiamento, in ordine alla quale i giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità dell'imputato, non risulta contestata nel capo di imputazione, non essendo in alcun modo indicata la fattispecie del danneggiamento aggravato, sicché la contestazione risulta priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi dell'aggravante. 2.3 Vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e violazione dell'articolo 42 cod.pen., poiché la corte non ha motivato in ordine alla sussistenza del dolo di danneggiamento e non ha spiegato se l'imputato abbia agito con dolo o con colpa, ove si consideri che ha sparato alcuni colpi in aria in occasione dell' arrivo del nuovo Anno. 2.4 Violazione degli artt. 132 e 133 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio poiché la corte non spiega se è stata applicata la pena prevista per il danneggiamento semplice o per il danneggiamento aggravato sostenendo che comunque il tribunale si è mantenuto nell'ambito della forbice edittale prevista dall'articolo 635 cod.pen. all'epoca di consumazione del fatto, ma non ha spiegato i criteri che guidano il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena in concreto.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi