Cass. civ., sez. II, sentenza 27/07/2009, n. 17458
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Nel preliminare di vendita di cosa altrui, il promittente alienante, tenuto a procurare la proprietà del bene al promissario acquirente, può liberarsi della propria obbligazione sia acquistando la cosa dal terzo proprietario, sia conseguendo il consenso di quest'ultimo al trasferimento: in quest'ultimo caso, l'acquirente dell'immobile che, in forza del privilegio gravante sul bene ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. n. 643 del 1972, sia stato escusso per il pagamento dell'INVIM dovuta dal venditore ed abbia effettuato il pagamento, ha diritto di rivalersi non già nei confronti del promittente alienante, ma di colui che risulti venditore dall'atto di compravendita.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. E A - Presidente -
Dott. S O - Consigliere -
Dott. P L - Consigliere -
Dott. S G M R - rel. Consigliere -
Dott. C V - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GALLUCCIO ORNELLA, CURATELA FALL INFURNARI SALVATORE in persona del Curatore M B, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato F U, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato T R;
- ricorrenti -
contro
S M, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASSIODORO 9 presso lo studio dell'avvocato G G, rappresentata e difesa da N M con procura speciale notarile rep. 43.822 del 27/02/07, e dall'avv.to G G per procura a margine del ricorso;
- controricorrente -
e contro
FALLIMENTO METALCO SRL in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimato -
avverso la sentenza n. 175/2004 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 20/03/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 17/12/2008 dal Consigliere Dott. S G M R;
udito l'Avvocato Umberto FLAMINI, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Sergio BLASI, con delega depositata in udienza dell'Avvocato NUZZO Mario, difensore con procura della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con atto di citazione notificato il 26 novembre 1991, i signori Omelia G e Salvatore I convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Pordenone la signora Salice Matilde, esponendo di aver acquistato nell'anno 1903 dalla convenuta un fabbricato, e di essere stati successivamente escussi dall'Erario con azione D.P.R. n.643 del 1972, ex art. 20 per il pagamento dell'INVIM non corrisposta
nella misura dovuta dalla venditrice.
Gli attori chiesero pertanto che il Tribunale dichiarasse la convenuta obbligata, in quanto venditrice, a corrispondere l'INVIM, e la condannasse a rifondere agli attori le somme che gli stessi erano stati obbligati a versare al Fisco, oltre al risarcimento dei danni subiti.
La Salice si costituì confermando di aver stipulato un contratto preliminare di vendita di cosa altrui, costituita dall'immobile oggetto di preliminare di vendila intercorso con la Metalco s.p.a., ma affermando che il successivo contratto notarile era poi intercorso con gli intestatari dell'immobile oggetto del preliminare, i signori B e L, che avevano formalizzato la vendita ai coniugi G I. Chiese pertanto di essere autorizzata a chiamare in causa la Metalco per essere manlevata in caso di soccombenza. In corso di causa si verificò il fallimento della Metalco s.r.l. e poi dell'I.
Con sentenza depositata il 21 maggio 2002, il Tribunale di Pordenone respinse la domanda contro la Motalco, ed accolse quella nei confronti della Salice, con condanna della stessa al pagamento di L. 54.185.050.
La sentenza fu impugnata da quest'ultima, la quale dedusse che il Tribunale aveva errato nel ritenere che tra la Metalco e la Salice si fosse concluso un preliminare di vendita, invece che un contratto definitivo, poiché la volontà delle parti era stata quella di realizzare una vendita, con impegno a ripetere il consenso in forma pubblica ai fini della trascrizione. Di conseguenza la Salice aveva promesso di vendere un bene che era già divenuto di sua proprietà, anche se ancora registrato a nome dei proprietari B e L. Peraltro, non essendo stata più interpellata dopo aver incassato il prezzo della vendita, ed avendo ottenuto i coniugi G - I dagli intestatari il consenso alla stipula del rogito di compravendita, tale contratto definitivo non poteva spiegare i suoi effetti nei confronti dell'appellante. E comunque la decisione sarebbe stata errata nella quantificazione della somma dovuta, in quanto gli acquirenti avevano proceduto ai lavori di modificazione non autorizzati dalla Salice, che avevano determinato un incremento di valore del bene ai fini dell'Invim.
Si costituirono i coniugi G - I, sostenendo di avere acquistato direttamente dalla Salice, sicché- l'atto formale concluso con i signori B e L aveva costituito solo un'attività esecutiva dell'effettivo contratto di compravendita stipulato con la Salice.
2. - La Corte d'appello di Trieste, con sentenza depositata il 20 marzo 2004, giudicò fondato l'appello, osservando che l'atto pubblico di compravendita era stato stipulato tra i signori B e L quali venditori e i coniugi G I quali acquirenti. E poiché si trattava, nella