Cass. pen., sez. V, sentenza 16/04/2018, n. 16795
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Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NOLAnei confronti di: IGNOTI avverso l'ordinanza del 15/05/2017 del GIP TRIBUNALE di NOLA sentita la relazione svolta dal Consigliere R PZULLO;
lette/sertSte le conclusioni del PG Udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 15.5.2017 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia- a fronte della richiesta di archiviazione nel procedimento a carico di ignoti n. 12093/2016- ha invitato il P.M. ad iscrivere nel registro degli indagati B R per il reato di cui all'art. 485 c.p., indicando al P.M. stesso l'effettuazione di nuove indagini consistenti nell'espletamento di una consulenza grafica al fine di accertare la corrispondenza della firma apposta sul contratto di noleggio e quella originale di B M e nell'ascolto di B R, fissando il termine di 60 giorni per il compimento dell'atto.
2. Avverso tale ordinanza il P.M. del Tribunale di Noia ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell'art. 409, commi 4 e 5 c.p., avendo il G.i.p. ordinato l'iscrizione nel registro degli indagati del B, per un reato che non è più previsto dalla legge come tale, in seguito all'abrogazione dell'art. 485 c.p., ad opera del D.Igs. n. 7/2016, chiedendo l'esecuzione di indagini, quali l'esperimento di una consulenza grafica, comportante spese di giustizia;
inoltre, l'ordinanza è censurabile avendo il G.i.p. ordinato l'iscrizione nel registro degli indagati di un soggetto ed avendo contestualmente concesso al P.M. un termine per lo svolgimento delle indagini.
3. Il Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Franca Zacco, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato con ogni conseguenziale statuizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
1. Ed invero, il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia - investito della richiesta del P.M. di archiviazione di un procedimento contro ignoti- ha disposto la formulazione dell'imputazione per il reato di cui all'art. 485 c.p. nei confronti di B R, deve ritenersi atto abnorme, immediatamente ricorribile per cassazione.
2. In proposito, giova premettere che, come già evidenziato da questa Corte (Sez. 5, n. 46135 del 19/06/2014), se è pur vero che le Sezioni Unite hanno affermato, sulla scia di
lette/sertSte le conclusioni del PG Udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 15.5.2017 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia- a fronte della richiesta di archiviazione nel procedimento a carico di ignoti n. 12093/2016- ha invitato il P.M. ad iscrivere nel registro degli indagati B R per il reato di cui all'art. 485 c.p., indicando al P.M. stesso l'effettuazione di nuove indagini consistenti nell'espletamento di una consulenza grafica al fine di accertare la corrispondenza della firma apposta sul contratto di noleggio e quella originale di B M e nell'ascolto di B R, fissando il termine di 60 giorni per il compimento dell'atto.
2. Avverso tale ordinanza il P.M. del Tribunale di Noia ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell'art. 409, commi 4 e 5 c.p., avendo il G.i.p. ordinato l'iscrizione nel registro degli indagati del B, per un reato che non è più previsto dalla legge come tale, in seguito all'abrogazione dell'art. 485 c.p., ad opera del D.Igs. n. 7/2016, chiedendo l'esecuzione di indagini, quali l'esperimento di una consulenza grafica, comportante spese di giustizia;
inoltre, l'ordinanza è censurabile avendo il G.i.p. ordinato l'iscrizione nel registro degli indagati di un soggetto ed avendo contestualmente concesso al P.M. un termine per lo svolgimento delle indagini.
3. Il Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Franca Zacco, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato con ogni conseguenziale statuizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
1. Ed invero, il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia - investito della richiesta del P.M. di archiviazione di un procedimento contro ignoti- ha disposto la formulazione dell'imputazione per il reato di cui all'art. 485 c.p. nei confronti di B R, deve ritenersi atto abnorme, immediatamente ricorribile per cassazione.
2. In proposito, giova premettere che, come già evidenziato da questa Corte (Sez. 5, n. 46135 del 19/06/2014), se è pur vero che le Sezioni Unite hanno affermato, sulla scia di
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