Cass. pen., sez. I, sentenza 28/11/2022, n. 45211

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 28/11/2022, n. 45211
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45211
Data del deposito : 28 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PA VA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette/sentite le conclusioni del PG

PIERGIORGIO MOROSINI

Ritenuto in fatto 1. La Corte di cassazione - sez. V -, con la sentenza n. 2763 del 23 novembre 2021, dep. 2022, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di TE GA di revisione della sentenza del Tribunale di Salerno dell'8 luglio 2002, confermata dalla Corte di appello e divenuta irrevocabile a seguito della pronuncia della Corte di cassazione del 20 dicembre 2005. A tal fine ha ricordato che: GA fu condannato nel 2002 per la messa in circolazione, con consegna ai suoli clienti - i coniugi IO - di certificati di credito del Tesoro risultati falsi;
in giudizio si difese affermando che i titoli gli erano stati consegnati da IA NF per prestazioni professionali rese a suo favore;
- nel corso del giudizio di merito IA NF produsse un verbale redatto dall'ufficiale giudiziario francese, IA Mathis, in cui si dava atto di un incontro tra vari soggetti, tra cui NF e GA, e del fatto che i titoli in questione erano stati ricevuti da GA che li aveva, a suo dire, portati in banca per verificarne l'autenticità;
- all'esito del giudizio GA fu ritenuto responsabile della falsità non essendosi stata contestazione, da parte sua, della ricezione dei titoli.

2. La richiesta di revisione fu proposta alternativamente per nuove prove e per essere stata la condanna pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio. Il dato posto a fondamento era la relazione di un esperto, il dott. Rende, che avrebbe accertato che il verbale dell'ufficiale giudiziario IA Mathis, presente nel fascicolo del giudizio di cognizione, era stato prodotto in copia e non in originale. Essa è stata ritenuta inammissibile per assenza del carattere di novità della relazione dell'esperto, perché non basata su nuove tecniche di indagine e perché la perizia grafologica avrebbe potuto essere richiesta nel giudizio di cognizione, oltre che per il fatto che non era stata contestata con il ricorso per cassazione l'affermazione della sentenza di merito per la quale

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