Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2023, n. 18809

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2023, n. 18809
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18809
Data del deposito : 4 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da KR EO HA TE nata in [...] il [...] avverso la SENTENZA del 15/04/2022 del TRIBUNALE di VARESEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, TOMASO EPIDENDIO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria dell'avvocato OSnza RADICE, nell'interesse della costituita parte civile RC ST, che eccepisce il difetto di legittimazione processuale e, nel merito, l'infondatezza manifesta dei motivi di ricorso concludendo per il rigetto e chiedendo la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa come da nota spese che deposita.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Varese ha confermato la decisione del giudice di pace di Luino, che aveva dichiarato KR OR JO ET colpevole di lesioni personali volontarie giudicate guaribili in cinque giorni, cagionate a RC OS colpendolo con un pugno al volto, con l'aggravante dei futili motivi.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero dell'avvocato Stefano Murdaca, quale sostituto processuale del difensore di fiducia, avvocato Antonio Femia, che svolge quattro motivi.

2.1. Con il primo, denuncia violazione o erronea applicazione degli artt. 125 co. 3 , 192 e 546 co. 1 lett. e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 143 e 143 bis cod. proc. pen., 24 co. 2 e 111 cost, denunciando l'omessa traduzione degli atti nella lingua conosciuta dall'imputato, alloglotta, e vizi della motivazione, giacchè la Corte di appello si sarebbe fondata sulla sola nomina difensiva per desumere la conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente, di nazionalità tedesca senza svolgere adeguata verifica sul punto.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 125 co. 3 - 192 -546 co. 1 lett. e) in relazione agli artt. 61 n. 1 e 582 cod. pen. Si lamenta che la affermazione di responsabilità si sarebbe fondata sulla testimonianza della persona offesa, portatrice di interesse economico connesso alla costituzione in giudizio, senza individuarne i riscontri, tali non potendo considerarsi le dichiarazioni provenienti da testi indiretti, che hanno riferito quanto appreso dalla stessa persona offesa. D'altro canto, il certificato medico nulla dice circa la responsabilità dell'imputato e la dinamica del

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