Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2020, n. 13745
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: B G nato a LENTINI il 12/01/1948 avverso l'ordinanza del 29/03/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita fa relazione svolta dal Consigliere ROSA A S;lette/sentite le conclusioni del PG Lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, dott. C A, che ha formalmente concluso, chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. G B, con atto depositato in data 21 maggio 2018, chiedeva alla Corte di appello di Reggio Calabria, quale giudice dell'esecuzione, la rideterminazione delle spese di giustizia, derivanti dalla condanna inflittale con sentenza del Tribunale di Reggio Calabria dell'8/10/2012, parzialmente riformata in appello e divenuta irrevocabile il 4/11/2016, per le quali era intervenuta l'iscrizione a ruolo n. 2017/004818, resa esecutiva il 24/7/2017, e l'emissione della cartella di pagamento n. 293/2017 per l'importo di euro 138.520,02. La posizione della ricorrente era stata definita, nell'ambito di un processo soggettivamente complesso, con la condanna per la sola imputazione di cui al capo C (art. 615 ter cod. pen.), mentre il reato ascrittole al capo D (artt. 61 n. 2 e 12 legge n. 121 del 1981) era stato dichiarato estinto per prescrizione;le intercettazioni (costituenti la maggiore voce di spesa) erano state autorizzate ed eseguite nell'anno 2005 in tempi di gran lunga anteriori all'iscrizione della B nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. e per reati diversi (artt. 319 ter e 321), dei quali la Corte di cassazione aveva rilevato l'estinzione per intervenuta prescrizione;l'Ufficio Recupero Crediti aveva quantificato tutte le spese recuperabili per intero nei procedimento e ne aveva imputato la metà alla B e l'altra metà al coimputato S F A (separatamente giudicato), in patente contrasto con il principio per il quale la suddivisione pro quota tra i condannati per lo stesso reato avviene previa individualizzazione dell'area di spettanza delle spese processuali limitatamente ai reati per i quali è stata pronunciata condanna. Tanto premesso, la istante chiedeva di definíre la portata del titolo esecutivo nei suoi confronti emesso in riferimento all'unico reato per la cui commissione era stata condannata e, per l'effetto, escludere la debenza degli importi portati in riscossione per le spese, recuperabili per intero, anticipate dall'erario per intercettazioni telefoniche relative a reati diversi e alla posizione di altri imputati;in via subordinata, previo scorporo delle sole intercettazioni utilizzate per l'accertamento del reato di cui al capo c), porre a carico della B la relativa quota anticipata dall'erario nella misura di un mezzo. 2. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha osservato che la condanna della B era stata pronunciata nell'ambito di un procedimento cumulativo, nel quale era stata esercitata l'azione penale nei confronti del coniuge Luigi P (all'epoca presidente del Tar Calabria, sezione di Reggio Calabria) per il reato di cui all'art. 319 ter (capo a) e nei confronti di Matacena Amedeo, Politi Martino, Giglio Cesare per il reato di cui agli artt. 110, 321 cod. pen. (capo b). In tale contesto, dalle intercettazioni in corso (autorizzate ed eseguite a partire dal 16 ottobre 2005) era stato accertato che la B si era attivata per ottenere informazioni riservate, custodite nelle banche dati delle forze di polizia, ad opera di un soggetto (separatamente giudicato) astrattamente legittimato all'accesso, al fine di sapere se il coniuge fosse oggetto di attività captativa;da qui l'elevata imputazione di intrusione illecita in sistema informatico, contestata come consumata il 25.10.2005. Richiamati l'art. 205, commi 2 e 2 -bis, d.P.R. n. 115 del 2002, l'art. 2 del regolamento (Decreto 10 giugno 2014, n. 124) e rammentato che le spese relative alle intercettazioni sono recuperate dal condannato nella loro interezza e, in caso di pluralità di condannati, nei confronti di ciascuno di essi, senza vincolo di solidarietà e in parti uguali, ha determinato in un sesto le spese da recuperarsi a carico della istante.
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