Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/09/2022, n. 28547
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- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12915-2021 proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 14, presso lo studio dell'avvocato G, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato F P M;-ricorrente - contro Ric. 2021 n. 12915 sez. SU -ud. 12-07-2022 - 2 - CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL TAGLIAMENTO IN PROVINCIA DI UDINE E PORDENONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell'avvocato F M D M, rappresentato e difeso dagli avvocati M R e S C C;-controricorrente - CELLINA ENERGY S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIA ADELAIDE 8, presso lo studio dell'avvocato P T, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati A C ed E B L;-ricorrente incidentale adesivo - nonchécontro CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA, IDROELETTRICA FARLA S.R.L., FANTONI BLU S.P.A.;-intimati - avverso la sentenza n. 17/2021 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 01/02/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere F T. Fatti di causa Il Consorzio dei comuni del Bacino imbrifero montano (B.i.m.) del fiume Tagliamento convenne dinanzi al Tribunale regionale delle acque pubbliche (Trap) presso la Corte d'appello di Venezia il Consorzio di bonifica pianura friulana, e ne chiese la condanna al pagamento di somme per Ric. 2021 n. 12915 sez. SU -ud. 12-07-2022 - 3 - sovracanoni relativi agli anni dal 2013 al 2017 per l'attingimento di acque da parte di otto centrali idroelettriche. Nella resistenza del consorzio di bonifica e delle società gerenti le centrali - Idroelettrica Farla s.r.l., Cellina Energy s.r.l. e Fantoni Blu s.p.a. -, tutte intervenute adesivamente, il Trap accolse la domanda per quanto di ragione. La sentenza venne impugnata dal consorzio di bonifica e da Cellina Energy, nonché in via incidentale dal consorzio del B.i.m. Il Tribunale superiore delle acque (Tsap) ha respinto i gravami (principale e incidentale) dei consorzi e dichiarato inammissibili i primi tre motivi del gravame della società Cellina. Per la parte che ancora rileva, ha motivato la decisione richiamando il principio per cui, ai fini dell'applicazione del sovracanone, non rileva la circostanza che le opere di presa si trovino in un comune rivierasco al di fuori del territorio del B.i.m. Ciò in quanto l’art. 1, comma 5, della l. n. 959 del 1953 supera la valenza delle perimetrazioni dei bacini imbriferi montani effettuate con decreti ministeriali, perché attribuisce a tali bacini una rilevanza di carattere naturalistico, anziché di carattere meramente burocratico-amministrativo. Da qui, per l’appunto, l’oneredel versamento dei sovracanoni, che è indipendente dalla formale inclusione in un bacino imbrifero montano. Ha aggiunto che la soluzione non muta in base all’art. 1, comma 6, della detta legge, che difatti attiene alla previsione di un decreto ministeriale al fine della inclusione nel consorzio obbligatorio dei comuni rivieraschi per nuove opere, senza toccare il profilo della appartenenza del Ric. 2021 n. 12915 sez. SU -ud. 12-07-2022 - 4 - medesimo comune rivierasco al bacino in via di diritto, secondo il precedente comma 5. Dovendosi far riferimento, ai fini della debenza dei sovracanoni ai sensi dell'art. 1, comma 137, della legge n.228 del2012, alla posizione del comune rivierasco rispetto all'area perimetrata del b.i.m. -norma, quella della l. n. 228- 2012, conforme a costituzione in base alla nonarbitrarietà o irrazionalità della scelta legislativa al fondo della medesima -, ed essendo dovuti i sovracanoni per quelle prese che si trovano in comuni siti lungo la parte del fiume che scorre verso valle dopo aver attraversato il territorio propriamente montano, ha ritenuto fondata la richiesta di pagamento dei suddetti sovracanoni stante la mancata dimostrazione del presupposto della stagionalità delle acque, eccepito ex adversoai sensi dell’art. 4 della citata legge n. 959 del 1953. Per la cassazione della sentenza il Consorzio di bonifica pianura friulana ha proposto ricorso affidato a cinque mezzi. La società Cellina Energy si è costituita proponendo ricorso incidentale adesivo, a sua volta basato su quattro motivi praticamente sovrapponibili a quelli del ricorrente principale. Il Consorzio dei comuni del bacino imbrifero montano ha replicato con controricorso. Le parti ha depositato memorie. Ragioni della decisione I. - Il ricorso principale è affidato a motivi così articolati: (i) violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 137, della l. n. 228 del 2012, anche in relazione all’art. 1 della l. n. 959 del 1953, per avere il Tsap mancato di tener conto, sulla base di un’interpretazione contraria al tenore Ric. 2021 n. 12915 sez. SU -ud. 12-07-2022 - 5 - letterale e allo spirito delle norme citate, della circostanza che le opere di presa si trovassero in un comune rivierasco al di fuori del territorio del B.i.m.;quando invece il riferimento alla delimitazione, contenuto nella norma, sarebbe rilevante a scopo di rafforzare la ricostruzione per cui la disciplina dei sovracanoni va circoscritta ai comuni interni al perimetri, con esclusione di quelli rivieraschi;(ii) violazione o falsa applicazione dell’art. 4 della l. n. 959 del 1953 in relazione all’art. 115 cod. proc. civ., e omesso esame di fatto decisivo, giacché è esclusa l’applicazione della legge in ipotesi di derivazione a uso irriguo a fronte di un uso idroelettrico solo residuale, e nella specie erroneamente il giudice del merito ha ritenuto indimostrato il presupposto della stagionalità dell’uso, viceversa risultante dai documenti in atti;(iii) violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 137, della l. n. 228 del 2012 e dell’art. 62, comma 3, della l. n. 221 del 2015, avendo la sentenza errato nell’affermare che il comma 137 citato trova possibile applicazione pur in mancanza del presupposto oggettivo della sussistenza di interventi infrastrutturali giustificativi del versamento del sovracanone;(iv) violazione o falsa applicazione della stessa norma in associazione con l’art. 196 del TFUE e dell’art. 3 delle Direttiva 2000/72-CE e 2009/28-CE, per incompatibilità – e correlativa necessaria disapplicazione – di essa rispetto a l principio generale comunitario di affidamento economico;a tal riguardo il ricorrente chiede che la questione sottostante sia eventualmente sottoposta alla Corte di giustizia UE con rinvio pregiudiziale su apposito quesito;Ric. 2021 n. 12915 sez. SU -ud. 12-07-2022 - 6 - (v) violazione o falsa applicazione della ripetuta previsione della l. n. 228 del 2012, e omesso esame di fatto decisivo, essendo stato escluso che il sovracanone potesse esser ridotto in proporzione ai diversi apporti delle acque nel sistema di derivazione;apporti risultanti per tabulas e non contestati. II. –Il ricorso della società Cellina Energy – tempestivo - è sv olto in semplice adesione a quello principale, di cui replica le tesi facendo valere i seguenti quattro mezzi: (i) violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 137, della l. n. 228 del 2012 per inapplicabilità del sovracanone B.i.m. alle centrali le cui opere di presa siano collocate in comuni esterni al B.i.m.;(ii) violazione o falsa applicazione dell’art. 4 della l. n. 959-53 in relazione all’art. 115 cod. proc. civ., e omesso esame di fatto decisivo, stante l’inapplicabilità del sovracanone a una derivazione concessa per uso prevalentemente irriguo;(iii) violazione o falsa applicazione degli artt. 1, comma 137, e 62 della l. n. 228 del 2012, attesa la mancanza di interventi infrastrutturali tali da giustificare il pagamento del sovracanone;(iv) violazione in ogni caso delle norme comunitarie e del principio di affidamento economico. III. Vanno esaminati con priorità il primo e il terzo motivo del ricorso principale. Nel primo viene sottoposto alle Sezioni unite il problema del limite territoriale entro il quale considerare dovuti i sovracanoni B.i.m., in base all’assunto incontestato attinente all’essere il sovracanone una forma di tributo da versare in ragione della sussistenza di specifici presupposti. Il Ric. 2021 n. 12915 sez. SU -ud. 12-07-2022 - 7 - ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sia da questo punto di vista errata nella parte in cui ha riconosciuto la debenza del sovracanone anche per le centrali idroelettriche poste al di fuori dell'area del B.i.m. Nel secondo viene sottoposto il problema dell’ammissibilità del sovracanone in mancanza di interventi infrastrutturali giustificativi del pagamento. Il ricorrente sostiene che la sentenza del Tsap avrebbe errato anche in ciò, avendo affermato l’applicabilità dell’art. 1, comma 137, della l. 228 del 2012 pur in mancanza del presupposto oggettivo della sussistenza di interventi infrastrutturali di tal genere. E prova ne sarebbe che il legislatore, intervenendo in materia con l’art. 63, comma, 3 della l. n. 221 del 2015, ha infine specificato che “per gli impianti realizzati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di cui al comma 137 del presente articolo, sono comunque dovuti, anche se non funzionali alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali”. IV. – I motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono infondati. L’art. 1, comma 137, della l. n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013) ha previsto che “al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi con decorrenza dal 1° gennaio 2013 a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori Ric. 2021 n. 12915 sez. SU -ud. 12-07-2022 - 8 - dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato”. Non è invocabile come elemento costitutivo, per l’applicazione della disciplina sui sovracanoni, la necessità di un rapporto con un comune all’interno del perimetro del B.i.m., così che possa dirsi che destinatari del pagamento siano in definitiva solo gli impianti interni. Né è invocabile una sorta di sinallagmaticità con interventi infrastrutturali. Questa Corte ha infatti chiarito che il sovracanone idroelettrico, relativo agli impianti realizzati anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 221 del 2015, non ha natura di controprestazione dell'esecuzione di interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, giacché la disposizione della l. n. 228 del 2012, introdotta dalla l. n. 221 del 2015 cit. – prevedendo che i sovracanoni relativi agli impianti realizzati successivamente all'entrata in vigore di tale ultima legge sono dovuti indipendentemente dalla prosecuzione degli interventi infrastrutturali – ha solo modificato la ratio della prestazione imposta, senza implicare, per il periodo anteriore alla riforma, un rapporto sinallagmatico tra questa e i predetti interventi (v. Cass. Sez. U n. 34475-19, in aggiunta a quelle già citate dal Tsap: Cass. Sez. U n. 16157-18, Cass. Sez. U n. 16158-18, Cass. Sez. U n. 16159-18). Ciò vuol dire che la norma va intesa come finalizzata a reintrodurre l'originario sistema del T.U. e, in particolare, da questo punto di vista, l'onere del pagamento del sovracanone per tutti gli impianti, senza discrimine altimetrico, con conseguente omogeneità delle posizioni di tutti i comuni e di tutti gli impianti del bacino, compresi quelli siti nei comuni sì Ric. 2021 n. 12915 sez. SU -ud. 12-07-2022 - 9 - rivieraschi ma posti al di fuori del perimetro montano (e v. da ultimo Cass. Sez. U n. 15372-22 e Cass. Sez. U n. 19858- 22). V. – Tanto determin a l’assorbimento dei corrispondenti motivi, primo e terzo, del ricorso adesivo della società Cellina Energy. VI. – Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile in prospettiva di autosufficienza. In ogni caso implica una censura di merito. Il Tsap ha esplicitamente affermato che il presupposto della stagionalità della produzione di energia elettrica, invocato dal consorzio appellante per escludere l’applicazione del sovracanone ai concessionari di gradi di derivazione d’acqua a uso potabile o irriguo, era rimasto indimostrato. La critica è incentrata sulla ricorrenza (invece) del presupposto, siccome – si dice – provato dai doc. 2 e 3 di parte avversa, che non sarebbero stati esaminati. Non risulta tuttavia specificato, nel ricorso, quando i documenti in questione sarebbero stati invocati a sostegno della tesi. E comunque con riguardo a essi non è consentito riferire la censura ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. La sentenza del tribunale superiore delle acque pubbliche soggetta ratione temporis al d.lgs. n. 40 del 2006, e quindi ricorribile in cassazione a norma dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., è impugnabile per vizio dimotivazione solo qualora l'anomalia denunciata rilevi ai sensi dell'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. inl. n. 134 del 2012 (Cass. Sez. U n. 67-16). Ric. 2021 n. 12915 sez. SU -ud. 12-07-2022 - 10 - La sentenza in esame risulta depositata nel 2021, e dunque è impugnabile (per quanto interessa ai fini del motivo) nei limiti dell’attuale testo dell’art. 360, n.
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