Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/12/2021, n. 41729

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/12/2021, n. 41729
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41729
Data del deposito : 28 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 23934-2016 proposto da: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NUOVA CANOTTIERI OLONA IN LIQUIDAZIONE, già ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTTIERI OLONA, in persona del liquidatore pro tempore e GUARNERA BRUNO, R F, in proprio, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI2021 CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato R C;

- ricorrenti -

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati A S, L M, CARLA D'ALOISIO, E D R, E A S;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 394/2016 della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 07/07/2016 R.G.N. 922/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2021 dal Consigliere Dott. R M;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. RG 23934/2016 Assoaaione Spon'ira Dilettantúbea Canottieri 0/ona INPS tedien.za del 6 ottobre 2021

FATTI DI CAUSA

1. La Associazione Sportiva Dilettantistica Canottieri Olona proponeva opposizione alla cartella esattoriale per contributi omessi e pretesi dall'ENPALS in riferimento a cinque collaboratrici, nel periodo 2004-2008, con rapporto di lavoro subordinato, qualificato invece come autonomo.

2. Il giudice di primo grado rigettava l'opposizione sul presupposto dell'accertata natura subordinata dei rapporti di lavoro e dell'inapplicabilità dell'esenzione contributiva per non avere svolto, le dette collaboratrici, attività di istruzione sportiva e per l'organizzazione di gare sportive, non venendo in rilievo l'esonero dall'obbligo contributivo delle associazioni sportive dilettantistiche non lucrative in presenza di rapporti di lavoro subordinato.
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