Cass. civ., sez. II, sentenza 15/07/2005, n. 15086

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Ai fini dell'ammissibilità' del ricorso per cassazione, pur essendo necessario che il mandato al difensore sia stato rilasciato in data anteriore o coeva alla notificazione del ricorso all'intimato, non occorre che la procura sia integralmente trascritta nella copia notificata all'altra parte, ben potendosi pervenire d'ufficio, attraverso altri elementi, purchè specifici ed univoci, alla certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso, in quanto dalla relata di notifica del ricorso risultava che il mandato al difensore era stato conferito in data almeno coeva a quella della notifica stessa).

In tema di litisconsorzio necessario ed in ipotesi di giudizio di divisione ereditaria, la parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio, a causa della mancata partecipazione al giudizio di un coerede, non può limitarsi ad assumere genericamente l'esistenza di litisconsorti pretermessi, ma ha l'onere di indicare le persone degli altri eredi, oltre quelli che, in tale qualità, abbiano ritualmente partecipato alle pregresse fasi del giudizio e di specificare le ragioni di fatto e di diritto della necessità di integrazione, le quali non debbono apparire "prima facie" pretestuose.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 15/07/2005, n. 15086
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15086
Data del deposito : 15 luglio 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V A - Presidente -
Dott. S O - rel. Consigliere -
Dott. M D C L - Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
Dott. T G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R A, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 140, presso lo studio dell'avvocato P L, difeso dall'avvocato B C, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
S F, RLTA GIUSEPPE, R S, RLTA ROSALBA, RLTA PAOLA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OFANTO 18, presso lo studio dell'avvocato L G, che li difende, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 242/02 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 20/02/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12/04/05 dal Consigliere Dott. O S;

udito l'Avvocato L G, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A P che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 19 novembre 1992, S F, R Rosalba, R Paola, R Giuseppe e R Stefano, quali eredi di R M, deceduta il 21-3-1989, convenivano in giudizio davanti al tribunale di Ravenna R A e, premesso che la predetta loro dante causa aveva disposto, con testamento olografo ed allegata successiva disposizione testamentaria, che i B.O.T. dell'importo di lire 25.000.000, da lei acquistati il 25-5- 1984 ed intestati a sè stessa, a S F, madre di essi attori, ed a Martini Maria, moglie di R Giuseppe, passassero, alla sua morte, per il 50% alla famiglia di S F e, per l'altra metà, a quella di Martini Maria;
che, nell'anno successivo, la predetta R M, recatasi in banca con il pronipote R A per acquistare un nuovo taglio di titoli per lire 5.000.000, aveva cointestato tutti i titoli, per complessive lire 30.000.000, a sè" stessa, a Martini Maria ed a R A, con esclusione di S F;
che alla data della scadenza annuale del 1987, era risultato che i titoli erano stati venduti da R A, che si era appropriato dell'intero corrispettivo di lire 30.000.000, sottraendolo in tal modo alla futura successione di R M;

tutto ciÒ premesso, chiedevano la condanna del convenuto alla restituzione della somma di lire 15.000.000, pari alla metà del ricavato della vendita dei titoli per lire 30.000.000. Nel costituirsi in giudizio e nel chiedere il rigetto della domanda perché "prescritta" e comunque infondata, R A proponeva, a sua volta, domanda riconvenzionale per far accertare che S F si era appropriata di mobili di antiquariato prelevati dall'abitazione di R M e che aveva riscosso, negli ultimi tempi, che avevano preceduto il decesso della stessa, la sua pensione, ammontante a lire 1.600.000. Con sentenza del 4-7-2000, l'adito tribunale condannava il convenuto al pagamento agli attori della somma di lire 15.000.000, dichiarava carente di legittimazione attiva S F, rigettava le domande riconvenzionali e compensava integralmente tra le parti le spese di lite. Proposto appello principale dal soccombente e appello incidentale dagli attori relativamente alla disposta compensazione delle spese e per chiedere inoltre la condanna di R A al risarcimento dei danni per lite temeraria, la corte di appello di Torino, con sentenza del 20-2- 2002, ha rigettato entrambi gli appelli, condannando l'appellante al pagamento agli appellati delle spese del grado.
La motivazione della decisione si basa, per la parte che ancora qui rileva, sulle seguenti proposizioni.
La Corte ha escluso innanzitutto che la sentenza del tribunale sia nulla per pretesa mancata integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 784 c.c. nei confronti della coerede legittima R G, sorella di R A, posto che la stessa non risulta partecipe della comunione ereditaria con titolarità di diritti comuni, e non risulta nemmeno che abbia accettato l'eredità della zia R M. Quanto, poi, al merito della questione, relativa all'esistenza ed alla validità della pretesa donazione dei titoli fatta da quest'ultima a favore del nipote A, la corte ha ritenuto, sulla base della prodotta documentazione bancaria, che manca la prova dell'esistenza di un qualsiasi atto di disposizione patrimoniale o di un atto di liberalità della de

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