Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/05/2014, n. 9568
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La controversia relativa alla opposizione avverso il fermo amministrativo del veicolo ed il relativo preavviso ex art. 86, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come interpretato dall'art. 35, comma 25 quinquies, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge n. 248 del 2006, appartiene al giudice tributario, salvo che l'Amministrazione abbia riconosciuto formalmente l'inesistenza del credito ovvero il diritto allo sgravio delle somme pretese, dovendosi, in tali evenienze, riconoscere la giurisdizione del giudice ordinario, riguardando la controversia un mero indebito oggettivo di diritto comune.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. A M - Primo Presidente f.f. -
Dott. R R - Presidente Sezione -
Dott. P C - Consigliere -
Dott. V R - Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. D B A - rel. Consigliere -
Dott. V Bagio - Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
Dott. B R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI F P residente a Pescara, rappresentato e difeso, giusta delega a margine del ricorso, dall'Avv. D'A SEVERINO, nel cui studio, in Roma, Viale Paridi, 76, è elettivamente domiciliato;
- ricorrente -
contro
A DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliata;
- controricorrente -
nonché
EQUITALIA PRAGMA SPA con sede in Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimata -
Avverso la sentenza n.1260/2011, emessa dal Tribunale di Pescara, in persona del Giudice Unico Dott. A B, in data 27.09.2011 e depositata in cancelleria il 27 settembre 2011;
Udita la relazione della causa, svolta nella pubblica udienza del 25 febbraio 2014, dal Consigliere Dott. A D B;
udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l'accoglimento parziale del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D F Paolo impugnava in sede giurisdizionale, il preavviso di fermo amministrativo dell'autovettura, per asserito omesso pagamento di somme, deducendo l'inesistenza di un valido titolo, legittimante la pretesa nei propri confronti.
Evidenziava di avere, in precedenza, ricevuto una cartella esattoriale, erroneamente indirizzatagli quale erede di tale Di G F, del quale, in realtà, era stato solo curatore della relativa eredità giacente, e che tale erroneo operato aveva tempestivamente segnalato alla competente Agenzia, che ne aveva preso atto.
Nell'incoato giudizio, si costituiva l'Agenzia Entrate, mentre non svolgeva difese l'intimata concessionaria.
L'adito Giudice di Pace di Pescara, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, opinando che, poiché il fermo amministrativo impugnato afferiva a credito tributario per IRPEF, lo stesso risultava impugnabile davanti al Giudice Tributario. Il D F, proponeva appello, deducendo la giurisdizione del Giudice Ordinario e la fondatezza, nel merito, dell'impugnazione, per essere estraneo alla pretesa impositiva, ed il Tribunale di Pescara, con la sentenza in epigrafe indicata ed in questa sede impugnata, lo rigettava, confermando la decisione di primo grado. È stato, quindi, proposto il ricorso di legittimità, di che trattasi, che il D F ha affidato ad un mezzo.
L'Agenzia Entrate, difende le proprie ragioni, con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo, il ricorrente ha censurato l'impugnata decisione per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione, deducendo che le argomentazioni nella stessa svolte si porrebbero in