Cass. civ., sez. III, sentenza 04/06/2021, n. 15602

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 04/06/2021, n. 15602
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15602
Data del deposito : 4 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

onunciato la seguente

SENTENZA

2021 sul ricorso 12086-2017 proposto da: 342 GIACCHINI GIANFEDERICO, GIACCHINI MORENA, GIACCHINI MAURIZIO, GIACCHINI CRISTINA, CORREANI GIACCHINI CATERINA, APOLLONI GIACCHINI NADIA, G M, ZOPPI VED GIACCHINI DORIANA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

MAGLIANO SABINA

24, presso lo studio dell'avvocato L P, rappresentati e difesi dagli avvocati A L, A LTI;

- ricorrenti -

contro

AUGELLI MONTI FRANCESCO, AUGELLI MONTI FRANCESCO;

- intimati -

nonché

contro

C V, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BARTOLOMEO MARLIANO

14, presso lo studio dell'avvocato F D S, rappresentato e difeso dagli avvocati M O, B B;
- controricorrente e ricorrente incidentale

contro

G M, GIACCHINI MAURIZIO, ZOPPI VED GIACCHINI DORIANA, GIACCHINI GIANFEDERICO, CORREANI GIACCHINI CATERINA, GIACCHINI MORENA, APOLLONI GIACCHINI NADIA, GIACCHINI CRISTINA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

MAGLIANO SABINA

24, presso lo studio dell'avvocato L P, rappresentati e difesi dagli avvocati A L, A LTI;
- controricorrenti al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 587/2015 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 05/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella (ALWn pubblica udienza Vdel 29/01/2021 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;
mmmunoffig YP.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA

Fatti di causa 1. M G, Caterina C, Nadia A, Leide Feduzi e D Z convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Ancona Costantino Augelli Monti, Eleonora Mastrocinque, Francesco Augelli Monti e Vilma Cingolani chiedendo in via principale l'accertamento del diritto di riscatto agrario dei fondi in Senigallia confinanti con terreni di proprietà dei retraenti e di cui ai contratti di compravendita stipulati in data 21 gennaio 1999 e 7 giugno 1999 fra gli alienanti Costantino Augelli Monti ed Eleonora Mastrocínque e l'acquirente Cingolani ed in via subordinata l'accertamento del diritto di riscatto limitatamente al fondo di cui alla seconda compravendita. Espose in particolare parte attrice che l'azienda agricola, risultante da due fondi rustici distinti sul piano catastale, dopo che era stata concessa in affitto (formalmente nei limiti del fondo di cui alla seconda vendita, confinante con la proprietà dei ricorrenti) alla Cingolani, era stata venduta a quest'ultima con due distinti atti, lasciando all'esito del primo rogito una fascia di terreno al fine di eliminare il requisito della contiguità e cedendo poi quest'ultima fascia, di valore inferiore al primo fondo ceduto, ad una prezzo sproporzionato rispetto al suo valore, in modo da disincentivare l'esercizio del diritto di riscatto. Si costituirono con distinti atti Francesco Augelli Monti e Vilma Cingolani chiedendo il rigetto della domanda.

2. Il Tribunale adito rigettò la domanda.

3. Avverso detta sentenza proposero appello gli originari attori. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello.

4. Con una prima sentenza di data 5 maggio 2015 la Corte d'appello di Ancona rigettò l'appello relativo alla domanda principale, disponendo per l'ulteriore istruzione con riferimento alla domanda proposta in via subordinata. Osservò la corte territoriale che la porzione di fondo costituente la fascia confinaria era di notevole estensione, con terreni di minor valore e meno produttivi dell'intera ex azienda agricola, ma non privi di quella redditività-utilizzabilità- utilità che era il requisito determinante ai fini della preclusione dell'esercizio del diritto di prelazione (Cass. n. 5573 del 2003).

5. Successivamente con sentenza di data 16 novembre 2016 la Corte d'appello di Ancona accolse l'appello relativamente alla domanda in via subordinata, dichiarando l'esistenza dei presupposti per l'esercizio della prelazione agraria e disponendo la sostituzione della parte acquirente nel contratto di compravendita subordinatamente al versamento del prezzo. Osservò la corte territoriale, a proposito dell'eccezione secondo cui il diritto di riscatto era da escludere per la stipulazione da parte di alcuni retraenti di due contratti di affitto a favore di D Z e M G, anch'essi retraenti, che non vi era stata rituale produzione in giudizio di tali contratti, oggetto di contestazione non solo in relazione alla loro "autenticità" o effettiva esecuzione, ma anche per la non contiguità fisica con il fondo per cui era causa (era inoltre nulla la CTU basata su documenti acquisiti dal consulente al di fuori del contraddittorio e tenuto conto che la consulenza non poteva essere utilizzata per accertare circostanze rientranti nell'onere probatorio delle parti). Aggiunse che tutti i soggetti che avevano congiuntamente esercitato il riscatto, nella loro qualità di comproprietari del fondo confinante, svolgevano attività diretta di coltivazione dei campi di loro proprietà, come confermato sia dalla CTU che dalle testimonianze, ed anche dall'iscrizione presso l'istituto previdenziale nel settore agricolo, e che il fatto che alcuni di essi esercitassero altre attività (il G lavorazioni meccaniche agricole per conto terzi, la C e A coamministratori in distinte in società di persone esercenti il commercio e la coltivazione di foraggi) non era ostativo al riconoscimento della qualifica di coltivatori abituali, attribuibile anche a chi svolgesse un'altra attività lavorativa principale, essendo sufficiente l'abitualità dell'attività di coltivazione. Osservò ancora che doveva essere disattesa l'istanza di rinnovazione di CTU, avendo la consulenza fornito i chiarimenti e le integrazioni richieste. Aggiunse infine, con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione attiva di Gianfederico G, Cristina G, Morena G e Mirco G, quali eredi di Leide Feduzi, che la parte deducente non aveva tempestivamente contestato la qualità di eredi degli stessi, avendo formulato la relativa eccezione solo in sede di precisazione delle conclusioni (l'onere di provare la qualità di erede gravante sull'attore veniva meno in presenza di eccezione della controparte sollevata solo dopo avere accettato il contraddittorio senza contestazioni al riguardo).

6. Hanno proposto ricorso per cassazione M G, Caterina C in G, Nadia A in G, Gianfederico G, Cristina G, Morena G, Mirco G, quali eredi di Leide Feduzi e D Z ved. G sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso Vilma Congolani, che ha proposto altresì ricorso incidentale sulla base di due motivi.

7. Con due ordinanze interlocutorie è stata dapprima disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di secondo grado e successivamente è stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Il Collegio ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8 - bis d. I. n. 137 del 2020, convertito con I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta di discussione orale, con adozione della decisione in forma di sentenza per la particolare rilevanza della questione di diritto per la quale era stata fissata la trattazione in pubblica udienza. Il Procuratore generale ha formulato le sue conclusioni motivate ritualmente comunicate alle parti. E' stata depositata memoria di parte. Ragioni della decisione 1. Muovendo dal ricorso principale, con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1344, 1418 e 1419 cod. civ., 8 legge n. 590 del 1965, 7 legge n. 817 e 1971, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il solo riferimento al criterio della redditività- utilizzabilità-utilità è riduttivo in quanto inadeguato ad escludere l'intento fraudolento.
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