Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/2010, n. 80

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La responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della legge n. 157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente (come, nel caso esaminato, da parte della Regione Marche, in virtù della legge reg. n. 7 del 1995, in favore delle Province). In quest'ultimo caso, l'ente delegato o concessionario potrà considerarsi responsabile, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per i suddetti danni a condizione che gli sia stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all'esercizio dell'attività stessa, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata per insufficiente motivazione nella parte in cui aveva addebitato esclusivamente alla Regione Marche la responsabilità di danni potenzialmente e in astratto imputabili, anche per effetto della suddetta legge reg., alle attività amministrative svolte dalla Provincia di Pesaro).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/2010, n. 80
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 80
Data del deposito : 8 gennaio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V M - Presidente -
Dott. F G - Consigliere -
Dott. M M - Consigliere -
Dott. T A - Consigliere -
Dott. L R - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

S
sul ricorso 17135/2005 proposto da:
REGIONE MARCHE in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell'avvocato D V S, rappresentato e difeso dall'avvocato D B G giusta procura speciale del Dott. Notaio S S in ANCONA 22/12/2008, rep. n. 47905;

- ricorrente -

contro
G R, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA D'ORO 184/190, presso lo studio dell'avvocato D M, rappresentato e difeso dall'avvocato Z S giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

e contro
PROVINCIA DI PESARO E URBINO;

- intimata -
sul ricorso 19053/2005 proposto da:
PROVINCIA DI PESARO URBINO in persona del Sig. Presidente p.t. Sen. O P, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato R G, rappresentata e difesa dall'avvocato V ADO giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrente -

contro
G R, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA D'ORO 184/190, presso lo studio dell'avvocato D M, rappresentato e difeso dall'avvocato ZANCHINI SILVANO giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

e contro
REGIONE MARCHE;

- intimata -
avverso la sentenza n. 421/2004 del TRIBUNALE di PESARO, emessa il 13/5/2004, depositata il 13/05/2004, R.G.N. 2153/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/11/2009 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l'Avvocato SERGIO DEL VECCHIO per delega dell'Avvocato GABRIELLA DE BERARDINIS;

udito l'Avvocato DIEGO PERUCCA per delega dell'Avvocato SILVANO ZANCHINI;

udito l'Avvocato GIOVANNI BONACCIO per delega dell'Avvocato ALDO VALENTINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto principale, assorbito l'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Raffaele G ha convenuto davanti al Giudice di pace di Novafeltria la Provincia di Pesaro e l'ANAS, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura il 18.6.1999 a seguito dell'impatto con un capriolo, che aveva improvvisamente attraversato la strada statale n. 258, in località Ponte Massa, che egli stava percorrendo.
I convenuti hanno resistito alla domanda ed il contraddittorio è stato integrato nei confronti della Regione Marche, alla quale la Provincia addebitava la responsabilità del comportamento della fauna selvatica.
La Regione ha resistito anch'essa ad ogni domanda.
Con sentenza n. 59/2002 il GdP ha ritenuto responsabile del danno la Provincia di Pesaro.
Proposto appello dalla soccombente, a cui hanno resistito la Regione ed il G, con sentenza 13 maggio 2004 n. 421 il Tribunale di Pesaro, in riforma, ha ritenuto invece responsabile la Regione Marche e l'ha condannata al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 2.761,64, oltre alle spese dei due gradi di giudizio. La Regione propone tre motivi di ricorso per cassazione. Resistono con controricorso il G e la Provincia di Pesaro, che propone ricorso incidentale condizionato, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi (art.335 cod. proc. civ.). 2.- La sentenza di appello ha motivato la sua soluzione rilevando che la L.R. Marche 5 gennaio 1995, n. 7, affida alle Province solo il controllo della fauna selvatica in soprannumero (art. 25) ed impone alle Province medesime l'obbligo di provvedere, anche tramite la stipulazione di polizze assicurative, al risarcimento dei soli danni arrecati dagli animali selvatici alle coltivazioni agricole e limitatamente a zone specificamente individuate, senza prendere in considerazione altri tipi di danni ed in particolare quelli alla circolazione di veicoli;
che la Legge Statale 11 febbraio 1992, n.157, affida alle Regioni i poteri di gestione, controllo e tutela
della fauna selvatica, appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, e che pertanto spetta alle Regioni medesime adottare tutte le misure idonee ad evitare tal genere di danni;
che la Regione rimane responsabile pur se abbia delegato le sue funzioni alla provincia, in quanto la delega non fa venir meno la titolarità dei poteri di gestione e deve essere esercitata nell'ambito delle direttive dell'ente delegante;
tanto è vero che nella specie la Regione Marche avrebbe riconosciuto con lettera la sua responsabilità. Richiama a supporto alcune sentenze della Corte di Cassazione (n. 8740 e 8788 del 1991;
n. 13956 del 1999);

Quanto alla concreta responsabilità per il sinistro, premessa l'inapplicabilità alla fauna selvatica dei principi di cui all'art.2052 cod. civ., il Tribunale ha attribuito la colpa alla Regione ai
sensi dell'art. 2043 cod. civ., sul rilievo che il G procedeva a velocità moderata, che l'animale ha fatto irruzione sulla strada all'improvviso, e che si sono verificati molti incidenti analoghi, negli ultimi anni, sì che il danno era prevedibile ed avrebbero dovuto essere approntate misure di vigilanza, in particolare facendo predisporre adeguata segnaletica stradale. 2.- Con il primo motivo la ricorrente principale assume che la responsabilità dell'accaduto avrebbe dovuto essere attribuita esclusivamente alla Provincia, in quanto la L. n. 142 del 1990, art.14, lett. f) e il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 19, lett. c) ed f),
attribuiscono alle province funzioni proprie, e non delegate dalla Regione, in tema di caccia, pesca e protezione della fauna selvatica, disponendo che le Regioni esercitano il potere legislativo, mentre le Province sono titolari delle funzioni amministrative, sulla base del principio di sussidiarietà introdotto dalla citata legge e successivamente ribadito dal nuovo titolo quinto della Costituzione. Assume che la L.R. Marche n. 7 del 1995, art. 1, attribuisce alle province le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento e controllo della materia, sulla quale la Regione ha competenza normativa e amministrativa di carattere generale;
che spetta alle Province provvedere al ripopolamento ed all'abbattimento dei capi in eccesso;
al risarcimento dei danni provocati dagli animali ai fondi agricoli, utilizzando allo scopo apposito fondo regionale;
stipulare contratti di assicurazione per il risarcimento di tutti i danni provocati dalla fauna selvatica e non solo di quelli arrecati alle colture (art. 34 L.R. cit.).
In sintesi, la Provincia ha poteri di gestione diretta del territorio e di controllo della fauna ed è

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