Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/01/2021, n. 731
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Testo completo
L'Agenzia delle Entrate ritenne la limitata deducibilità, in applicazione del comma 13 dell'art. 36 della legge n. 449 del 1997, delle menzionate spese di pubblicità per la ragione che, poiché Allergan s.p.a., in aggiunta all'attività pubblicitaria, svolgeva anche l'attività di distribuzione e vendita in Italia di prodotti farmaceutici di API sulla base di un contratto di commissione in virtù del quale percepiva una provvigione del 3 per cento sul relativo fatturato, doveva ritenersi che la medesima attività pubblicitaria, in quanto avente a oggetto gli stessi prodotti commercializzati da Allergan s.p.a., avesse diretti e utili effetti per quest'ultima e che, di conseguenza, il comma 13 dell'art. 36 della legge n. 449 del 1997 dovesse applicarsi in relazione alla sua attività.
2. Gli avvisi di accertamento furono impugnati davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che rigettò i ricorsi della contribuente.
3. Avverso tali pronunce, Allergan s.p.a. propose appelli alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio (hinc anche: «CTR»), che li rigettò con due identiche sentenze.
La CTR motivò, tra l'altro, che: a) «API[...],avendo individuato nellaAllerganspalasocietàconirequisitinecessari,indata1gennaio 2004 haconferitoallasuddettaunmandato senzarappresentanza» in base al quale, tra l'altro, «(punto5.2) "icosti sostenuti dalla SpA (intesa comeAllergan),nell'esecuzionedelmandato,perl'acquisto dei beni e servizi effettuatiin nome della SpA, ma per conto dell'API, dovevano essererimborsati dalla API dietropresentazionedei documenti di spesa», di talché «Lavertenza in discussione nasce appunto dal fatto che laAllergan Spa ha interamente riversato alla mandante,sullascorta diquanto previsto sub punto 5.2delcontratto dimandato,costi relativiadiniziativepubblicitarieepromozionalidi prodottifarmaceuticidell'API»; b) «nell'ambitodelmandato,glieffetti giuridici sirealizzano incapoalmandante,ilqualehadicontro l'onere disopportareicostirelativiall'esecuzionedelmandato (art.1719 cod. civ.). Perciò i costi sostenuti dal soggetto mandatario, ave ne sia prevista larestituzione,costituisconounameraanticipazionedispese chevannopoiribaltatealsoggetto mandante»; c) «inrealtàl'Ufficio, nelproprio accertamento,dàcontodiunrapportointercorrentetraAPI el'appellanteche non èsolo di mandato per lapubblicizzazionedei prodottidella prima,ma anche di commercializzazionein Italia dei prodottiinquestione» sicché «è evidentechel'efficacia dell'attività promozionaleè direttamentefunzionale alla vendita del prodotto e quindi alconseguimentodeiricavi provvigionali.Quindi lespeseper iniziativepubblicitarieepromozionalisostenutedaAllerganspa[...],se collegatealcontrattodimandato,sarebbero perAllerganspaneutrein quanto rappresentantipuricostidaporreacaricodellamandant[...]. Lestessespese,sericondottenell'alveodelcontrattodicommissione, rappresentanoinvece componentinegative di direttautilitàperla Allerganspa in quantoinfluenti sui ricavi conseguitidalla commercializzazionedel prodotto. Come tali esse potevano essere detraibili nellamisuraridotta del 20% »;
d) considerato l'esito dell'«esame delcontenutodeiduecontrattisotto ilprofilodellacausa negoziale che li caratterizza» - consistente, quanto al contratto di mandato, nel fatto che, poiché «L'interessedi Allergan spa [...] è rappresentatounicamentedalricavodieuro100.000,00»,«nonoccorre farecalcolicomplessi percomprenderechel'interesseeconomicodella mandataria aglieffetti delcontrattoapparemodestissimoed addirittura insussistente» e, quanto al contratto di commissione, nel fatto che, posto che «lacommercializzazionedelprodotto,vedecome aspetto prodromico, quello della sua promozione»,pertanto le spese necessarie per i servizi in questione, che non rilevano per Allergan spainquanto mandataria,sipongono perlastessasocietà, qualedistributricedelprodotto,inunarelazione dicoerenzaedutilità;
questo in quanto esse sono direttamente funzionali all'obbiettivo aziendale che è quello diincrementarelevendite econseguire quindi maggioriricavi» - doveva ritenersi che, n