Cass. civ., sez. I, sentenza 10/03/2022, n. 07834

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 10/03/2022, n. 07834
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07834
Data del deposito : 10 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 17678/2015 proposto da: Comune di San Severo, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria n. 2, presso lo studio del dott. P A, rappresentato e difeso dagli avvocati C M, C A, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Curatela del Fallimento GEMA S.p.a. in Liquidazione, in persona del curatore dott. F C, elettivamente domiciliata in Roma, Via Flaminia n. 962, presso lo studio dell'avvocato Dell'Orco Bartolomeo, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 17678/2015 Numero sezionale 287/2022 Numero di raccolta generale 7834/2022 - controricorrente Data pubblicazione 10/03/2022- avverso il decreto del TRIBUNALE di FOGGIA, depositato il 17/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2022 dal Consigliere Paola Vella;
udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore generale Giovanni Battista Nardecchia che ha concluso per il parziale accoglimento del primo motivo, rigetto parziale del primo motivo, secondo motivo inammissibile, terzo motivo infondato (v. conclusioni scritte);
udito, per il ricorrente, l’Avvocato Carlino M.L. che si riporta;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato Dell’Orco B. che si riporta.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Foggia ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento “GEMA S.p.a. in Liquidazione” proposta dal Comune di San Severo per ottenere: a) il riconoscimento del privilegio generale mobiliare di cui all’art. 2752, ultimo comma, c.c., sul credito di euro 3.242.597,00 ammesso dal giudice delegato al chirografo (di cui: euro 2.635.642,76 per capitale, euro 599.759,00 per interessi legali ed euro 7.197,28 per spese processuali, queste ultime originariamente chieste con il privilegio ex art. 2755-2770 c.c.), per il mancato riversamento delle somme riscosse dalla Concessionaria GEMA in bonis a titolo di tributi comunali (come accertato nella sentenza della Corte dei Conti - sezione giurisdizionale Puglia n. 44 del 9 gennaio 2006, confermata dalla seconda sezione Centrale d’Appello con sentenza n. 654 del 29 novembre 2012);
b) l’ammissione con il privilegio per spese di giustizia, ex art. 2755 e 2777 c.c., delle spese processuali relative al giudizio svoltosi dinanzi alla Corte dei Conti;
c) l’ammissione con il privilegio ex art. 2752, ultimo comma, c.c. di un ulteriore credito di oltre 6 milioni di euro per “residui da riscuotere” e 2 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 17678/2015 Numero sezionale 287/2022 Numero di raccolta generale 7834/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 “sospesi”;
d) in subordine rispetto alla lett. c), l’ammissione con lo stesso privilegio della somma di euro 142.881,00 riveniente dalle scritture contabili sequestrate dalla Guardia di Finanza presso GEMA, come da richiesta formulata in sede di osservazioni al progetto di stato passivo.

1.1. Per quanto rileva in questa sede, il Tribunale ha osservato: i) che il privilegio relativo ai tributi grava sui beni del debitore e viene meno quando questi abbia provveduto al pagamento, non importa se direttamente all’ente creditore o al soggetto incaricato della riscossione, dato che il rapporto tra ente impositore e concessionario è «un ordinario rapporto contrattuale regolato secondo quanto tra loro stabilito» e «non vi è una obbligazione tributaria»;
ii) che il credito per oltre sei milioni di euro (v. sopra lett. c) non può ritenersi provato in base alla nota di GEMA datata 18/12/2012 (da cui risultano il carico tributario e l’ammontare del riscosso, del residuo e del sospeso), dato che «sia i residui e sia il sospeso non rappresentano somme riscosse dal Concessionario, come appare evidente dalla loro stessa contrapposizione alle somme indicate come “riscosse”»;
iii) che il credito di euro 142.881,00 emerso dal sequestro delle scritture contabili della fallita da parte della Guardia di Finanza – in disparte la tempestività della domanda, formulata dal Comune solo in sede di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore – non può ritenersi provato da un semplice prospetto, parzialmente illeggibile e «privo di sottoscrizione oltre che della possibilità di essere attribuito con certezza alla Gema», che non integra né un riconoscimento né una ricognizione di debito;
iv) che non spetta il privilegio sulle spese legali liquidate dalla Corte dei Conti, in quanto «non sostenute per la conservazione del patrimonio del debitore». 3 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 17678/2015 Numero sezionale 287/2022 Numero di raccolta generale 7834/2022 1.2. Avverso detta decisione il Comune di San Severo ha proposto Data pubblicazione 10/03/2022 ricorso affidato a tre motivi, cui il Fallimento ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

1.3. Con ordinanza interlocutoria n. 24073 del 07/09/2021 è stata disposta la trattazione della causa in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375, comma 2, c.p.c., avuto riguardo alla questione della sorte del privilegio sui crediti tributari una volta riscossi dal concessionario, poi fallito.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 2752 e 2745 c.c., nonché degli artt. 2755 e 2777 c.c., con riguardo, rispettivamente: (a) al fatto che il credito ammesso avrebbe dovuto ricevere una collocazione privilegiata, in quanto: i) la locuzione “debitore” va intesa in senso lato e il mutamento formale del soggetto debitore non esclude il mantenimento del privilegio, quando non vi sia diversità di causa fra le pretese azionabili;
ii) il soggetto contribuente e il concessionario sono parti di un unico procedimento di attuazione del prelievo tributario e l’obbligazione gravante sul secondo si identifica con quella tributaria;
iii) la fase di riversamento delle somme, dal concessionario all’ente creditore, costituisce un unicum con la fase di riscossione, poiché l’obbligazione tributaria si estingue solo col versamento;
(b) al fatto che il tribunale avrebbe errato a non riconoscere «il privilegio per le spese di giustizia pari ad € 7.195,28 riconosciute dalle sentenze della Corte dei Conti (…) trattandosi di un credito di giustizia dello Stato, risultando il Comune soltanto il soggetto incaricato del suo recupero e riversamento nelle casse erariali», sicché dette spese dovrebbero essere «collocate nello stesso grado del credito». 4 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 17678/2015 Numero sezionale 287/2022 Numero di raccolta generale 7834/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 2.1. Il primo motivo è fondato e va accolto limitatamente alla prima parte (a), a differenza della seconda parte (b) che presenta profili di inammissibilità e infondatezza.

3. Sul punto, la decisione impugnata assume che il rapporto tra ente impositore e concessionario della riscossione integri un “ordinario rapporto contrattuale”, del tutto distinto dall’obbligazione tributaria che intercorre tra l’ente impositore e il contribuente, con la conseguenza che solo all’interno di questo secondo rapporto pubblicistico i crediti tributari potrebbero beneficiare del privilegio sui beni del debitore, privilegio destinato comunque a venir meno una volta che questi abbia provveduto al pagamento, anche quando non risulti satisfattivo per il titolare del credito privilegiato perché effettuato non già direttamente all’ente impositore bensì al concessionario della riscossione di cui il primo si avvale nell’attività di riscossione dei tributi. L’assunto non è condivisibile, per le ragioni di seguito indicate.
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