Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/07/2024, n. 19948
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Nei c.c.n.l. conclusi per l'area della pubblica dirigenza medica e veterinaria succedutisi nel tempo (c.c.n.l. del 5/12/1996, del 8/6/2000, del 3/11/2005, del 17/10/2008 e del 6/5/2010), le parti collettive non hanno inteso costituire un unico fondo destinato alla retribuzione di risultato dei dirigenti medici e veterinari, ma hanno mantenuto distinti i fondi destinati agli uni ed agli altri e, comunque, le rispettive quote, sicché deve ritenersi illegittima, e come tale da disapplicare, la delibera dell'azienda sanitaria locale che ha unificato tali fondi nel momento costitutivo e nella ripartizione, andando così ad alterare i concreti meccanismi di riparto della retribuzione di risultato, la cui determinazione è rimessa dal legislatore all'esclusivo appannaggio delle parti contrattuali.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 3068/2018 Numero sezionale 3104/2024 Numero di raccolta generale 19948/2024 Data pubblicazione 19/07/2024 AULA 'B' Oggetto R E P U B B L I C A I T A L I A N A Retribuzione pubblico IN NOME DEL POPOLO ITALIANO impiego L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E R.G.N.3068/2018 SEZIONE LAVORO Cron. Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 02/07/2024 Dott. LUCIA TRIA - Presidente - PU Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere - Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere - Dott. ROBERTO BELLE' - Consigliere - Dott. SALVATORE CASCIARO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 3068-2018 proposto da: LA IG, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320, presso lo studio dell'avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, rappresentato e difeso dall'avvocato TEODOMIRO CENTOLA;
- ricorrente – 2024 contro 3104 ASL FG - AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPINA NORMA BORTONE, ROMEO NICOLA TIGRE;
1 Numero registro generale 3068/2018 Numero sezionale 3104/2024 Numero di raccolta generale 19948/2024 Data pubblicazione 19/07/2024 - controricorrente – avverso la sentenza n. 2164/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 16/10/2017 R.G.N. 1930/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2024 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato ANNA MANDORLO per delega verbale avvocato TEODOMIRO CENTOLA.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza del 16.10.2017 la Corte d'appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva rigettato la domanda di LU RI, dirigente veterinario dell'AUSL FG/2, il quale aveva chiesto: i) accertarsi il suo diritto di percepire la retribuzione di risultato nella misura stabilita dall'art. 63 comma 2 del c.c.n.l. dell'Area della dirigenza medica e veterinaria del 5.12.1996, con conseguente annullamento delle delibere del D.G. dell'AUSL FG/2 n. 291/2001 e n. 683/2001, nella parte in cui disponevano di unificare il fondo di risultato dei dirigenti medici e veterinari sia al momento costitutivo che in quello della ripartizione, e condanna dell'AUSL FG/2 al pagamento delle differenze retributive maturate, nel periodo 2002/2007, pari a €. 36.994,52;
ii) condannarsi l'AUSL FG/2 al pagamento della somma di €. 13.323,52 a titolo di indennità di polizia giudiziaria per il periodo gennaio 1986/31 ottobre 2005. 2. La Corte territoriale, effettuata una ricognizione della disciplina contrattuale applicabile alla fattispecie, affermava, anche 2 Numero registro generale 3068/2018 Numero sezionale 3104/2024 Numero di raccolta generale 19948/2024 Data pubblicazione 19/07/2024 sulla scorta degli “orientamenti applicativi” dell'ARAN, che il fondo per la retribuzione di risultato doveva intendersi unico per tutti i dirigenti, medici e veterinari, destinatari del c.c.n.l. del 5.12.1996 dell'Area dirigenza medica e veterinaria, sicché non poteva condividersi la tesi attorea in ordine alla distinzione dei fondi al momento della loro costituzione e ripartizione.
3. Il giudice d'appello aggiungeva, quanto all'indennità di polizia giudiziaria reclamata per il periodo gennaio 1986/31.10.2005 e sulla scorta di Cass. nn. 8842 e 20852/2013, che essa non spettava in difetto di prova del possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria attribuita con provvedimento prefettizio: in tal senso, militava il disposto dell'art. 27 d.P.R. n. 616/1977, applicabile fino al 3.11.2005, data di entrata in vigore dell'art. 52 del c.c.n.l. 3.11.2005, il quale annetteva valore al concreto esercizio delle funzioni ispettive e di controllo previste dal d.P.R. n. 616/1977 (art. 27) e dalla legge n. 283/1962 (art. 3).
4. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione LU RI sulla base di due motivi assistiti da memoria, resistiti dall'AUSL FG/2 con controricorso.
5. In esito all'esame del primo motivo di ricorso nell'adunanza camerale del 21.2.2024, tenuto conto della novità delle questioni e del conseguente rilievo nomofilattico, il Collegio ha ritenuto necessario rimettere la trattazione della causa alla pubblica udienza.
6. Indi, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa e la procura generale ha concluso, con requisitoria scritta, per l'accoglimento del primo motivo e per l'assorbimento del secondo. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 5, 63 e 65 del c.c.n.l. Area dirigenza medica e veterinaria del 5.12.1996, dell'art. 52 c.c.n.l. Area dirigenza medica e 3 Numero registro generale 3068/2018 Numero sezionale 3104/2024 Numero di raccolta generale 19948/2024 Data pubblicazione 19/07/2024 veterinaria del 1998-2001, dell'art. 56 del c.c.n.l. Area dirigenza medica e veterinaria del 2002-2003, dell'art. 12 c.c.n.l. Area dirigenza medica e veterinaria 2004-2005 e degli artt. 1362, 1363 e 1367 cod. civ. La Corte di merito, ignorando la delibera del D.G. n. 844/1999 che parlava di “fondi separati”, avrebbe dato erronea interpretazione delle disposizioni sopra richiamate, da cui traspariva, se lette nel loro complesso (art. 1363 cod. civ.), che i contraenti avevano «voluto segnare un netto distinguo tra i due fondi (quello dei dirigenti medici e veterinari)», anche perché, diversamente opinando, si perverrebbe a una discriminazione in danno dei veterinari, permettendo l'indebito finanziamento dell'unico fondo con risorse a loro destinate a tutto vantaggio dei medici. La Corte d'appello non s'era così avveduta dell'assoluta illegittimità della deliberazione n. 271 del 27.02.2001 del D.G. della ASL, il quale aveva disposto l'unificazione dei fondi di risultato dei dirigenti medici e veterinari, ribadendo tale erronea presa di posizione nella delibera n. 683 del 30.04.2001, in cui l'iniziale dicitura “tre fondi”, comprensiva anche del fondo dei dirigenti non medici (amministrativi) viene sostituita quella di “due fondi” costituiti, da una parte, dai fondi dei dirigenti medici e veterinari riuniti e, dall'altra parte, dal fondo dei dirigenti non medici.
2. Con il secondo mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 27, comma 1, d.P.R. n. 616/1977, per avere la Corte di merito trascurato di considerare che il meccanismo di nomina prefettizia, previsto dalla norma predetta, è limitato all'individuazione degli addetti ai servizi regionali e degli enti locali, destinati a operare nella materia infortunistica e di igiene del lavoro, attività estranee al dirigente veterinario, al quale ultimo, 4 Numero registro generale 3068/2018 Numero sezionale 3104/2024 Numero di raccolta generale 19948/2024 Data pubblicazione 19/07/2024 anche nella vigenza dell'art. 55 d.P.R. n. 270/1987, è la stessa ASL ad attribuire ‒ senza necessità di “ratifica prefettizia” ‒ la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nel momento in cui assegna tali funzioni ispettive e di controllo, e ciò in forza delle disposizioni di cui all'art. 21 legge n. 833/1978 e all'art. 3 legge n. 283/1962. 3. Il primo motivo è fondato. Va premesso che questa Corte (Cass., Sez. L, n. 15521 del 2018) si è espressa per l'unicità del fondo destinato alla retribuzione di risultato dei dirigenti non medici del servizio sanitario nazionale, sviluppando un argomentare che ha valorizzato una lettura sistematica delle diverse disposizioni di quella disciplina contrattuale (artt. 1, 58, 61, 62 c.c.n.l.
5.12.1996 dei dirigenti del ruolo SPTA). Senonché, la disciplina contrattuale dei dirigenti medici, veterinari ed odontoiatri, per come succedutasi nel tempo (art. 63 c.c.n.l. 5.12.1996, art. 52