Cass. civ., sez. VI, ordinanza 07/12/2018, n. 31775

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 07/12/2018, n. 31775
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31775
Data del deposito : 7 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 12197-2017 proposto da: IOZZI VINCENZO AGOSTINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SAVONAROLA

39, presso lo studio dell'avvocato C P, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

Contro

CURATELA DEL FALLIMENTO GUSTOPIC SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

AURELIANA

63, presso lo studio dell'avvocato S D C, rappresentata e difesa dall'avvocato R B;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2146/2016 della CORTE D'APPELLO di C, depositata il 22/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/11/2018 dal Presidente Relatore Dott. R M D V. Ric. 2017 n. 12197 sez. M1 - ud. 06-11-2018 -2- R.G.n.12197/2017 Ordinanza La Corte, Rilevato che: Con sentenza depositata il 22/12/2016, la Corte d'appello di Catanzaro ha dichiarato estinto il giudizio di appello proposto da L F,compensando le spese relative, ed ha rigettato l'appello di V A T, condannando l'appellante alle spese dl grado. Nello specifico, e per quanto ancora rileva, la Corte del merito ha respinto l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per avere il curatore, anziché notificare copia autentica della sua istanza al GD ex art.150 legge fall., unitamente al decreto di questi, notificato il solo decreto ingiuntivo;
ha ritenuto che, nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo de quo, lo T si era difeso contestando specificamente la domanda della curatela in ordine alla delibera adottata dall'assemblea straordinaria del 26/7/2007, di aumento del capitale sociale mediante conferimenti in denaro, sì che non era stato in alcun modo leso il diritto di difesa;
ha ritenuto incontestato che il credito fatto valere dalla Curatela derivasse dalla delibera dell'assemblea straordinaria del 26/7/2002, ed ha escluso che il socio avesse provato di avere estinto la propria obbligazione verso la società, non potendosi riconoscere valore di confessione stragiudiziale alla dichiarazione dell'amministratore della Gustopic srl, di avvenuto versamento nelle casse sociali delle quote di aumento del capitale sociale, e contraddittorie essendo le annotazioni sul libro giornale e sui partitari(anch'essi scritture contabili obbligatorie) del periodo 1/1-31/12/2002 in relazione ai crediti della società verso i soci Attico e Liguori, le cui quote erano state acquistate dallo T e la cui responsabilità solidale derivava dalla legge, ex art.2481, comma 1, cod. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis, irrilevante essendo la buona fede dell'acquirente . Ricorre lo T, con ricorso affidato a due mezzi, illustrati con memoria. Si difende con controricorso il Fallimento.
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