Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/12/2016, n. 26281

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/12/2016, n. 26281
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26281
Data del deposito : 20 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Svolgimento del processo

Con avviso di liquidazione d'imposta ed irrogazione di sanzioni l'Agenzia delle Entrate Ufficio Roma --- riliquidava l'imposta di registro in relazione alla sentenza del Tribunale civile di Roma 030903/2001 emessa nei confronti della società coop.a r.l. C. in liquidazione coatta amministrativa.

Avverso il predetto avviso la ricorrente propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma la quale dichiarò improcedibile il ricorso per assoluta incertezza dell'oggetto della domanda e dei relativi motivi.

La ricorrente propose appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio la quale in riforma della sentenza di primo grado dichiarò procedibile il ricorso ma respinse nel merito l'impugnazione.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha proposto ricorso per cassazione la società coop.a r.l. C. con un motivo e l'Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all'udienza di discussione.

Il Collegio ha deliberato la motivazione semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso la ricorrente società coop.a r.l. C. lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 59, L. n. 400 del 1975, artt. 1 e 6 ed L. n. 587 del 1967, art. 1, in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il giudice di appello ha erroneamente ritenuto che la sentenza del Tribunale civile di Roma fosse soggetta al regolare pagamento dell'imposta di registro mentre in presenza di società in liquidazione coatta amministrativa doveva essere applicato il regime della registrazione a debito previsto per gli atti relativi alla procedura fallimentare.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Infatti correttamente i giudici di merito hanno ritenuto soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale la sentenza emessa nei confronti di soggetto in liquidazione coatta amministrativa, con la conseguenza che ad essa si applica l'imposta di registro mentre la registrazione a debito riguarda le sole ipotesi di procedura fallimentare D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ex art. 59, alle quali non è assimilabile la procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Per quanto sopra deve essere respinto il ricorso proposto.

Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito e di legittimità, stante l'evolversi della vicenda processuale.

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