Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/2019, n. 14665
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Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale di cui all'art. 2447 c.c., per violazione delle norme sulla redazione della situazione patrimoniale ex art. 2446 c.c., vertendo tale controversia, al pari dell'impugnativa della delibera di approvazione del bilancio per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, su diritti indisponibili, essendo le regole dettate dagli artt. 2446 e 2447 c.c. strumentali alla tutela non solo dell'interesse dei soci ma anche dei terzi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto che la finalità perseguita dall'art. 2446 c.c. fosse differente rispetto a quella sottesa alle norme sulla redazione del bilancio, mirando unicamente a consentire ai soci di conoscere la situazione finanziaria della società, al fine di deliberare consapevolmente).
Sul provvedimento
Testo completo
14665.19 C I REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Impugnazione lodo GIACINTO BISOGNI Presidente arbitrale delibere - GUIDO FEDERICO Consigliere societarie ex art. 2446 c.c. LAURA TRICOMI Consigliere ANTONIO PIETRO LGESE Consigliere - Rel. Ud. 04/04/2019 PU LUCA SOLAINI Consigliere Cron. 14665 R.G.N. 7524/2017 SENTENZA sul ricorso 7524/2017 proposto da: FIH s.a.g.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pierluigi Da Palestrina n.63, presso lo studio dell'avvocato C M, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati C A, G F, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente - contro 1 5 3 0 9 1 1 0 2 Sviluppo Area Terziaria Aeroporto di Caselle Societa' di Investimento Immobiliare non quotata S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Tacito n.23, presso lo studio dell'avvocato D M C, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato C G, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale condizionato;
-controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 91/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 17/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/2019 dal cons. LGESE ANTONIO PIETRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato Lorenzelli S., con delega, che si riporta;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato De Micheli che si riporta.
FATTI DI CAUSA
La FIH, società di diritto lussemburghese, introdusse un giudizio arbitrale per chiedere l'annullamento di alcune delibere della società SATAC, di cui era socia - che avevano approvato la parziale copertura 2. delle perdite, la riduzione e poi l'aumento del capitale sociale mediante emissione di nuove azioni da offrire in opzione ai soci -, che riteneva invalide perché finalizzate ad escluderla dalla compagine sociale. Dedusse l'irregolarità della convocazione dell'assemblea e l'illegittimità della situazione patrimoniale approvata al 30 settembre 2 2011, la quale evidenziava gravi perdite e un patrimonio netto negativo, anche per effetto dello strumentale stanziamento di un cospicuo fondo rischi nel bilancio di esercizio. Il Collegio arbitrale pronunciò il lodo in data 4 dicembre 2014, che rigettò le domande, rilevando la tardività dell'impugnazione notificata il 12 marzo 2012, oltre il termine di novanta giorni, essendo le delibere adottate il 10 novembre 2011 e iscritte nel registro delle imprese il 15 novembre 2011, non rilevando che la SATAC potesse avere avuto conoscenza, in via di fatto, dell'impugnazione nella pendenza del suddetto termine. La FIH ha impugnato il lodo, deducendo, in primo luogo, che il termine dell'impugnazione era quello triennale previsto per le delibere nulle (art. 2378 c.c.) e che la controversia era sottratta alla cognizione degli arbitri, venendo in rilievo diritti indisponibili, riguardanti le norme sulla redazione del bilancio, la cui nullità era rilevabile anche d'ufficio e da chiunque ne avesse interesse;
in secondo luogo, che l'impugnazione era comunque tempestiva, avendo il ricorso contenuto analogo ad altro ricorso pendente dinanzi al Tribunale di Alessandria. La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 17 gennaio 2017, ha rigettato l'impugnazione. La Corte ha giudicato inammissibile la doglianza circa