Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/2023, n. 07943

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/2023, n. 07943
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07943
Data del deposito : 20 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17563/2020 R.G. proposto da: LOCANDA PIAVE DI CAVARZAN SERENELLA C. S.N.C., elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. G.

BELLI

96, presso lo studio dell’avvocato M P, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati TURCHETTO MARIA GIULIA, SOMMAIO ALBERTO -ricorrente-

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato- avverso il DECRETO della CORTE d'APPELLO di VENEZIA n. 811/2019 depositato il 20/02/2020. Viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198), formulate dal P.M. in persona della Sostituta Procuratore Generale P F, la quale ha chiesto l’accoglimento del primo motivo ed il rigetto del secondo motivo di ricorso;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2023 dal Consigliere A S.

FTTI DI CAUSA

La s.n.c. Locanda Piave di Cavarzan Serenella c. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso il decreto della Corte di appello di Venezia n. 811/2019, pubblicato il 20 febbraio 2020. L’intimato Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensive. Con domanda depositata in data 27 agosto 2019 presso la Corte di appello di Venezia, la s.n.c. Locanda Piave chiese la condanna del Ministero della Giustizia all'equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio civile svoltosi in primo grado davanti al Tribunale di Venezia dal 24 aprile 2008 (data della costituzione in giudizio in qualità di chiamata in garanzia) al 20 ottobre 2011, davanti alla Corte d’appello di Venezia dal 1° dicembre 2012 (data della notifica dell’appello) al 29 giugno 2016, e davanti alla Corte di cassazione dal 3 novembre 2016 al 4 ottobre 2018. Il magistrato designato presso la Corte di appello di Venezia, con decreto del 14 settembre 2019, rigettò la domanda, ritenendo insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo presupposto, in applicazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lettera c, della legge n. 89 del 2001. Il collegio della Corte d’appello ha accolto l’opposizione ex art. 5 ter, legge n. 89/2001, calcolando la durata di tre anni, cinque mesi e ventisei giorni per il giudizio di primo grado (durata, quindi ragionevole, che non giustificava l’indennizzo), di tre anni, sei mesi e ventotto giorni per il giudizio di appello (dunque irragionevole per oltre un anno e sei mesi), ed infine di un anno, undici mesi e un giorno per il giudizio di legittimità (dunque eccedente per undici mesi e un giorno), ravvisando in definitiva tre anni di durata indennizzabile. Peraltro, non avendo la s.n.c. Locanda Piave partecipato al giudizio di cassazione, alla stessa è stata riconosciuta la somma di € 800,00, mediante applicazione del moltiplicatore annuo di € 400,00 ex art. 2 bis, comma 1, della l. n. 89 del 2001, come introdotto dalla l. n. 208 del 2015. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente fissò l'adunanza della camera di consiglio per il 6 ottobre 2021. Con ordinanza interlocutoria del 22 novembre 2021, la Corte, ritenuto che comunque ricorresse l’ipotesi prevista dall'art. 375, comma 1, numero 5, c.p.c., rimise la causa alla pubblica udienza della sezione semplice, rinviando a nuovo ruolo. Il ricorso è stato poi deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198). La ricorrente ha presentato memoria.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi