Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/08/2018, n. 20577

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/08/2018, n. 20577
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20577
Data del deposito : 7 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4051-2016 proposto da: FISAULI FRANCESCO, FISAULI ENZO JORG, FISAULI ALESSANDRO, FISAULI MARIA, FISAULI ANNA, FISAULI GIORGIO, FISAULI GIOVANNA, FISAULI GABRIELLA;
SCALA MARZIA, SCALA MANUELA, SCALA ELISABETTA nella qualità di eredi di F E, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

MACHIAVELLI

25, presso lo studio dell'avvocato P C, rappresentati e difesi dagli avvocati E I e M F;

- ricorrenti -

contro

COMUNE DI RANDAZZO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

PORRO

26, presso lo studio dell'avvocato C S, rappresentato e difeso dall'avvocato G M;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1222/2015 della CORTE D'APPELLO di 4.13 CATANIA, depositata il M/07/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/2018 dal Consigliere M A;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale M M, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati M F in proprio e per delega orale dell'avvocato E I e G M.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'Appello di Catania, confermando la pronuncia di primo grado, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in ordine alla domanda proposta da F, G, G, M, A, G, A,E J ed E F di risarcimento danni per occupazione del terreno di loro proprietà da parte del Comune di Randazzo avvenuto con ordinanza del maggio 2004 cui non seguiva, nel termine fissato nella dichiarazione di pubblica utilità, l'inizio dell'opera programmata. Ric. 2016 n. 04051 sez. SU - ud. 10-04-2018 -2- A sostegno della decisione assunta la Corte d'Appello ha posto la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3660 del 2014, nella quale si afferma che le controversie risarcitorie per occupazione appriopriativa iniziate dal 10 agosto del 2000, data di entrata in vigore del d.lgs n. 34 del 1998 come riformulato dalla I. n. 205 del 2000, sono assoggettate alla giurisdizione del giudice amministrativo, non perché la dichiarazione di pubblica utilità sia di per sé inidonea ad affievolire il diritto di proprietà (l'occupazione e la trasformazione del suolo in assenza di decreto di espropriazione comportano lesione del diritto soggettivo) ma perché ricomprese nella giurisdizione esclusiva urbanistico-edilizia, mentre la medesima giurisdizione è attribuita dall'art. 53 del d.p.r. n. 327 del 2001 se la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta dal 1 luglio 2003, data di entrata in vigore del t.u. espropriazioni. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione F, G, G, M, A, G, A,E J e gli eredi di E F, Marzia e Manuela Scala, E F affidandosi ad un unico motivo. Ha resistito con controricorso il Comune di Randazzo. I ricorrenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Nell'unico motivo di ricorso viene dedotta l'illegittimità del difetto di giurisdizione in quanto fondata sulla qualificazione giuridica dell'illecito contestato alla pubblica amministrativa come occupazione appropriativa e non usurpativa. In tale ipotesi, corrispondente alla fattispecie dedotta nel presente giudizio, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario perché il danno è cagionato da un comportamento non riconducibile, neanche in via indiretta, all'esercizio di un potere amministrativo. In particolare non è stata dedotta la illegittimità degli atti della procedura volta all'occupazione d'urgenza, bensì la Ric. 2016 n. 04051 sez. SU - ud. 10-04-2018 -3- circostanza che, intervenuta l'occupazione i lavori non sono stati eseguiti nei tempi indicati nel provvedimento. In tale ipotesi la situazione giuridica dedotta in giudizio è di diritto soggettivo e, non essendo in contestazione il od i provvedimenti amministrativi emessi ma il comportamento della p.a. che ha proseguito nell'occupazione del terreno senza che tale occupazione possa ricondursi all'esercizio di un potere amministrativo in materia urbanistica, mancando una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità. Il motivo è infondato. L'orientamento di questa Corte che prende le mosse dalla pronuncia delle S.U. n. 3660 del 2014, posta a base della sentenza impugnata, cui si ritiene di prestare adesione, è il frutto di un'elaborazione giurisprudenziale pressoché univoca che si è sviluppata negli anni successivi fino al 2018. I principi che hanno determinato l'indirizzo nettamente prevalente, traggono origine dalla attribuzione della giurisdizione esclusiva - e dalla delimitazione di tale attribuzione di giurisdizione che ne è seguita - al giudice amministrativo delle controversie in materia urbanistica, così come prevista dall'art. 34 del d.lgs n. 80 del 1998 (ovvero riguardante "atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia"), da ritenere vigente, tuttavia, soltanto all'esito dell'entrata in vigore della I. n. 205 del 2000, perché nella precedente fase di vigenza la novella è stata dichiarata incostituzionale per eccesso di delega, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 281 del 2004. Peraltro l'ambito oggettivo di estensione della giurisdizione esclusiva è stato circoscritto anch'esso dalla sentenza della Corte Cost. n. 204 del 2004 con riferimento a tutte le materie assoggettate alla giurisdizione esclusiva e con la sentenza n. 191 del 2006 con riferimento specifico all'art. 53 del d.p.r. n. 327 del 2001 in relazione alla materia urbanistica. Il quadro che ne è risultato prevede che in ordine alle controversie risarcitorie Ric. 2016 n. 04051 sez. SU - ud. 10-04-2018 -4- la giurisdizione del giudice amministrativo, nelle materie urbanistiche, t/ Icon riferimento specifico alla tutela risarcitorial, non si estende alle lesioni di diritti soggettivi conseguenti a comportamenti neanche mediatamente riconducibili all'esercizio di un pubblico potere. Con questa duplice delimitazione, temporale ed oggettiva non è disagevole tracciare il perimetro applicativo della giurisdizione esclusiva nella materia urbanistica, seguendo le tracce indicate dalla citata sentenza n. 3660 del 2014. Perché si applichi la norma sulla giurisdizione esclusiva così come delineata nell'art. 34 d.lgs n. 80 del 1998, viziato d'incostituzionalità per eccesso di delega e riprodotto nella I. n. 205 del 2000, si deve trattare di controversie risarcitorie iniziate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della I. n. 205 del 2000. Ma non basta il discrimine temporale, occorre verificare se l'illecito è conseguente da atti o comportamenti della p.a. conseguenti o comunque eziologicamente collegati all'esercizio in concreto di funzioni amministrative od invece, in particolare ci si riferisce ai comportamenti, del tutto disancorati da tali premesse. Al riguardo, deve precisarsi che non è sufficiente l'astratta ricomprensione dell'illecito denunciato nell'ambito degli interessi pubblici da curare mediante l'esercizio della funzione amministrativa ma è necessario verificare se sia configurabile il collegamento anche indiretto con attività di natura provvedimentale, ovvero se l'illecito contestato possa essere inserito all'interno dell'esercizio in concreto del potere amministrativo. In questa ultima ipotesi deve riconoscersi la giurisdizione del giudice amministrativo anche nelle controversie risarcitorie derivanti dalla lesione del diritto di proprietà. Nella specie non può dubitarsi dell'avvio legittimo del procedimento ablatorio con l'ordinanza dell'Il maggio 2004 di occupazione temporanea e d'urgenza per anni cinque delle aree in contestazione cui è seguita la determinazione e l'accettazione dell'indennità provvisoria di occupazione. Le deduzioni ed allegazioni difensive divergono in ordine Ric. 2016 n. 04051 sez. SU - ud. 10-04-2018 -5- allo sviluppo successivo del provvedimento, ritenendo i ricorrenti, che la dichiarazione di pubblica utilità fosse da considerare inefficace dopo due anni e l'ente territoriale controricorrente l'opposta tesi della sua validità al momento dell'emissione del decreto di espropriazione. (cfr. parte narrativa del ricorso e del controricorso). Correttamente la Corte d'Appello ha ritenuto sufficiente l'incontestata inclusione nell'esercizio in concreto del potere amministrativo provvedimentale della controversia risarcitoria azionata, coerentemente non soltanto con la pronuncia delle S.U. sopra richiamata ma anche con una sequenza diacronica di successive univoche pronunce. Si richiamano al riguardo la sentenza n. 10879 del 2015, perfettamente sovrapponibile alla fattispecie dedotta in giudizio, così come la più recente n. 9334 del 2018 così massimata: "In tema di risarcimento dei danni derivanti dall'illecita occupazione di un bene, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a., quando il comportamento della P.A., cui si ascrive la lesione oggetto della domanda, sia la conseguenza di un assetto di interessi conformato da un originario provvedimento ablativo, espressione di un potere amministrativo in concreto esistente, riguardante l'individuazione e la configurazione dell'opera pubblica sul territorio, cui la condotta successiva, anche se illegittima, si ricollega in senso causale". Del tutto conformi ai principi richiamati sono la sentenza n. 1092 del 2017 relativa ad una controversia avente ad oggetto la mancata retrocessione di un bene acquisito mediante decreto di esproprio, nonostante la sopravvenuta decadenza dalla dichiarazione di pubblica utilità;
la n. 17110 del 2017 che attribuisce alla giurisdizione del giudice ordinario, sulla base dei medesimi principi sopra esposti la controversia avente ad oggetto una porzione immobiliare di cui si deduce l'acquisto della proprietà per usucapione, nonché la sentenza n. 2145 del 2018. Del tutto isolata rimane, pertanto, la pronuncia n. 5744 del 2015, indicata dal Ric. 2016 n. 04051 sez. SU - ud. 10-04-2018 -6- ricorrente che, peraltro, in motivazione non richiama i principi contenuti negli orientamenti sopra illustrati né la sequenza legislativa, interpolata dalle pronunce della Corte Costituzionale sopra descritte, che ha condotto all'attuale criterio di riparto di giurisdizioni, nell'ambito della giurisdizione esclusiva. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali.
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