Cass. civ., SS.UU., ordinanza 01/12/2022, n. 35448

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 01/12/2022, n. 35448
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35448
Data del deposito : 1 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

-Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1236-2022 proposto da: GOLDEN HEART S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANICIO GALLO, 56, presso lo studio dell'avvocato G L M, che la rappresenta e difende;
-ricorrente -

contro

REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MARCANTONIO COLONNA

27, presso lo studio dell'avvocato R M P, che la rappresenta e difende;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 7452/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, de- positata il 10/11/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/11/2022 dal Consigliere A S.

FTTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1.La Golden Heart s.r.l. ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 7452/2021 della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 10 novembre 2021. Resiste con controricorso la Regione Lazio.

2. La Golden Heart s.r.l., con citazione del 23 marzo 2011, domandò la condanna della convenuta Regione Lazio al risarcimento dei danni da essa subiti per aver eseguito interventi di ristrutturazione del complesso immo- biliare adibito dall’attrice a sede di una casa di riposo, interventi dapprima imposti dalla legge regionale n. 41 del 2003 e poi ritenuti non necessari dalla stessa amministrazione regionale. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 14 luglio 2014, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ravvisando la giurisdizione del giudice amministrativo. La Golden Heart s.r.l. propose regolamento di giurisdizione con ricorso no- tificato in data 29 settembre 2014. Con ordinanza 25 febbraio 2016, n. 3731, queste Sezioni Unite dichiararo- no inammissibile il ricorso, rilevando che il regolamento preventivo di giu- risdizione, come prescritto dall’art. 41 c.p.c., non può essere proposto do- po che il giudice di merito abbia emesso una sentenza. L’ordinanza n. 3731 del 2016 spiegò altresì che neppure poteva disporsi la conversione del proposto regolamento in ricorso ordinario, in quanto la sentenza del Tribunale di Roma, dichiarativa della giurisdizione del giudice amministra- tivo, doveva essere appellata. In data 21 luglio 2016 la Golden Heart s.r.l. notificò poi atto di appello. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 7452/2021, ha dichiarato inammissibile l’appello perché tardivo, sia con riguardo al termine breve ex art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica del regolamento preventivo di giurisdizione, postulando tale attività la conoscenza legale della sentenza, sia comunque con riguardo al termine lungo ex art. 327 c.p.c.

3. La trattazione del ricorso è stata fissatain camera di consiglio, a norma dell’art. 380 bis.1, c.p.c.
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