Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/10/2022, n. 30033

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/10/2022, n. 30033
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30033
Data del deposito : 13 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

e SENTENZA sul ricorso 11040-2016 proposto da: CASTAGNA CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

RICASOLI

7, presso lo studio dell'avvocato E R, rappresentato e difeso dall'avvocato A C;

- ricorrente -

2022 contro 2499 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PTERI, S P, L C;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1044/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 26/10/2015 R.G.N. 590/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2022 dal Consigliere Dott. D C;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Rg. n. 11040/2016 Fatti di causa Con sentenza n. 1044/2015, la Corte d'appello di Bologna, rigettando l'appello principale e quello incidentale proposti rispettivamente da C C e dall'INPS, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Parma di rigetto della domanda proposta dal C (pensionato di vecchiaia presso INPS - Fondo volo dal primo ottobre 2009) tesa ad ottenere la condanna dell'INPS al pagamento di differenze sulla stessa pensione in ragione del ricalcolo derivante dalla ricongiunzione, effettuata relativamente al periodo 1/2/1969 - 31/12/1988, in applicazione dell'art. 8, ottavo comma, I. n. 480/1988. Ad avviso del pensionato, infatti, la pensione avrebbe dovuto essere assoggettata al limite massimo di contribuzione pensionabile secondo il criterio di corrispondenza c), riferito ad un numero di anni utili superiore a 25 comprensivi della ricongiunzione, e non secondo il criterio di corrispondenza a), applicato dall'Istituto, relativo ad un numero di anni utili non superiore a 20. La Corte d'appello, dopo aver ritenuto inammissibile, per difetto di interesse, l'appello incidentale proposto dall'INPS e relativo alla eccezione di inammissibilità o improponibilità del ricorso originario per affermata litispendenza, ha pure rigettato l'impugnazione principale rilevando che la questione del calcolo della parte retributiva della pensione di vecchiaia oggetto di causa doveva trovare soluzione, in applicazione del citato art. 8, ottavo comma, nel rispetto dei limiti indicati e senza considerare gli anni di contribuzione acquisiti a seguito di ricongiunzione. Infatti, il riferimento alla specifica disciplina non poteva che riferirsi agli anni di contribuzione effettivamente versata presso il Fondo volo, sia per ragioni letterali che sistematiche, in quanto la ricongiunzione non riguardava i criteri di corrispondenza specificati;
peraltro, da tale interpretazione non derivava alcun dubbio di costituzionalità, alla luce di quanto affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 402 del 1999 in materia di violazione del principio di uguaglianza in assenza di valido giudizio di relazione. Rg. n. 11040/2016 Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione C C sulla base di un motivo, successivamente illustrato da memoria. Resiste l'INPS con controricorso. Ragioni della decisione Con l'unico motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., C C denuncia la violazione dell'art. 8 della legge n. 480 del 1988 e dell'art. 1 I. n. 29 del 1979. In particolare, sostiene il ricorrente che il comma ottavo dell'art. 8 cit., là dove specifica che < [...] Il limite massimo di retribuzione pensionabile, da applicare ai sensi del comma 5, è determinato con riferimento ai limiti calcolati per l'anno solare di decorrenza della pensione per la qualifica contrattuale di ultima appartenenza dell'iscritto al Fondo ed al numero degli anni utili per la determinazione della misura della pensione, con esclusione di quelli derivanti da riscatti e da ricongiunzione di periodi assicurativi> debba essere interpretato nel senso da riferire l'esclusione dei periodi ricongiunti dagli anni utili alla determinazione della misura della pensione ma non da quelli rilevanti ai fini dei criteri di
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