Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/01/2019, n. 01300
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la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3727/2013 R.G. proposto da S S.r.l., in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti M e G C, presso il cui studio elett.te domicilia in Roma, alla via Pierluigi da Palestrina n. 63, come da procura speciale a margine del ricorso;- ricorrente -contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis;- resistente - avverso la sentenza n. 194/1/12 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 18/5/2012, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 novembre 2018 dalla dr Milena d'Oriano;udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr G G che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed in subordine per il rigetto. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 194/1/12, depositata il 18 maggio 2012, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l'appello avverso la sentenza n. 20/2/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo, con compensazione delle spese di lite. Il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di liquidazione, con il quale l'Agenzia delle Entrate, ritenuta corretta l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, aveva applicato le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale ad un atto di compravendita di un locale ad uso commerciale sul presupposto della natura strumentale del bene ceduto. La Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso della società acquirente rilevando che il bene acquistato era stato concesso in locazione, per cui non poteva costituire per la stessa bene strumentale, bensì bene patrimoniale produttivo di reddito autonomo. L' Ufficio aveva chiesto la riforma di tale decisione, rilevando che ai fini della strumentalità del bene doveva aversi riguardo alla posizione del soggetto cedente rispetto al bene e che l'immobile, con destinazione D/2 di locale commerciale, era un bene strumentale per natura. La CTR aveva accolto l'appello ritenendo che non contrastasse con la natura strumentale del bene la sua concessione in locazione, che, nel caso di trasferimento di un immobile, le imposte fossero dovute sulla base della qualificazione dello stesso in capo al soggetto cedente, indipendentemente dalla futura relazione con il soggetto acquirente, e che, nella specie, fosse pacifico che il bene venduto avesse natura strumentale per la società cedente che esercitava attività di locazione di immobili.
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