Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2023, n. 25604

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2023, n. 25604
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25604
Data del deposito : 14 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARANITI SANTO nato a REGGIO CALABRIA il 25/04/1947 avverso l'ordinanza del 03/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere M E M;
lette le conclusioni del PG GIUSEPPE RICCARDI che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data)) maggio 2022, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato l'istanza per la concessione della liberazione condizionale ex art. 176 cod. pen. avanzata da S A, ir quale sta attualmente espiando la pena dell'ergastolo, in relazione al reato di cui all'art. 575 cod. pen.

2. Avverso tale ordinanza, A ha proposto ricorso articolando due motivi di censura con i quali deduce violazione di legge in relazione all'art. 176 cod. pen, 6 e 14 CEDU, 3, 24, 27 e 111 Cost. nonché violazione delle norme sul contraddittorio e sul giusto processo, in relazione agli artt. 3, 24, 111 Cost, 6, 7 e 14 CEDU. Sostiene la difesa che la decisione del Tribunale di sorveglianza sarebbe stata assunta senza tener conto della documentazione prodotta dalla difesa e degli indici positivi emergenti dalla relazione di sintesi della casa di reclusione, basando le valutazioni unicamente sulle informazioni rese dalla DDA le quali facevano riferimento a fatti orami risalenti nel tempo e perciò non più attuali. Non avrebbe inoltre considerato l'assenza di ulteriori pendenze e la circostanza che il mancato risarcimento delle vittime dell'omicidio era giustificato, oltre che discendere dalla professione di innocenza per tale reato, anche dal fatto che costoro avevano revocata la costituzione di parte civile, affermando di non credere all'accusa nei confronti di A. Quanto agli altri reati per cui il ricorrente era stato condannato, si trattava di reati senza vittime, costituiti da traffico di stupefacenti e dal reato di associazione mafiosa.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Con successiva memoria, la difesa ha replicato alle conclusioni insistendo nelle proprie censure. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato.

2. Il fondamentale requisito per l'ammissione alla liberazione condizionale è costituito dal "sicuro ravvedimento" del condannato, desumibile dal comportamento tenuto durante il tempo di esecuzione della pena, secondo previsione dell'art. 176 cod. pen. La valutazione del requisito del "sicuro ravvedimento" è certamente di difficile accertamento in quanto legato al mondo interiore del condannato e al suo riscatto morale. Tuttavia, come dalla giurisprudenza di legittimità ripetutamente affermato (Sez. 5, n. 11331 del 10/12/2019, dep. 2020, Cesarano, Rv. 279041-01;
Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 265471-01;
Sez. 1, n. 45042 del 11/07/2014, Minichini, Rv. 261269-01;
Sez. 1, n. 34946 del 17/07/2012, Somma, /11 Rv. 253183-01), la nozione di "ravvedimento", che rileva ai fini della concessione della liberazione condizionale, comprende il complesso dei comportamenti concretamente tenuti ed
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